Ricorso Inammissibile: Quando un Errore sul Calcolo della Prescrizione Costa Caro
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più sfavorevoli per chi intraprende un’azione legale, poiché impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ha ribadito le gravi conseguenze di un ricorso basato su una palese erroneità, in particolare su un errato calcolo dei termini di prescrizione, condannando il ricorrente non solo alle spese, ma anche a una pesante sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente sosteneva la violazione di legge e il vizio di motivazione, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la sua tesi, il tempo necessario a prescrivere il reato era già decorso al momento della pronuncia della sentenza d’appello.
Tuttavia, l’analisi del ricorrente si è rivelata incompleta e, di conseguenza, errata, portando la Corte Suprema a dichiarare il ricorso manifestamente infondato.
L’Analisi della Corte e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorrente, nel calcolare il termine di prescrizione, avesse omesso di considerare una disposizione normativa cruciale. Si tratta dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto nel 2011, che ha aumentato di un terzo i termini di prescrizione per una serie di reati fiscali.
Questo aumento ha portato il termine ordinario di prescrizione per il reato contestato a otto anni. Con l’applicazione delle norme sull’interruzione della prescrizione (art. 161, comma 2, c.p.), il termine massimo è stato esteso a dieci anni. Poiché il reato era stato commesso il 27 ottobre 2017, alla data della sentenza d’appello (13 ottobre 2023) tale termine non era affatto decorso. L’evidente errore di calcolo ha reso il motivo di ricorso manifestamente infondato e, pertanto, ha determinato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi giuridici consolidati.
L’Errato Calcolo della Prescrizione come Causa di Inammissibilità
Il nucleo della decisione risiede nell’errore palese del ricorrente. La mancata applicazione di una norma specifica, che derogava alla disciplina generale, ha viziato l’intero impianto logico del ricorso. La Corte ha semplicemente applicato la legge, constatando che il termine di dieci anni non era trascorso, rendendo l’eccezione di prescrizione priva di qualsiasi fondamento.
L’Impossibilità di Rilevare la Prescrizione Sopravvenuta
Un punto fondamentale chiarito dalla Corte riguarda la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Citando una celebre sentenza delle Sezioni Unite (n. 32/2000), i giudici hanno ribadito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può rilevare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla data della sentenza contro cui si ricorre. In pratica, il ricorso inammissibile ‘congela’ la situazione giuridica al momento della decisione precedente.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non si ravvisa un’assenza di colpa (come in questo caso, dove l’errore era dovuto a una negligenza nell’analisi normativa), il ricorrente è condannato anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro, sottolineando il costo che i ricorsi palesemente infondati rappresentano per il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di un’analisi legale rigorosa e completa prima di presentare un ricorso in Cassazione. Omettere una norma specifica, soprattutto in materie tecniche come il diritto penale tributario, può trasformare un’azione legale in un boomerang economico. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo nel merito, ma comporta anche conseguenze finanziarie significative, come la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria. La precisione e la diligenza nella preparazione degli atti giudiziari si confermano, quindi, requisiti imprescindibili per la tutela dei diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente ha basato la sua argomentazione su un calcolo errato della prescrizione, non tenendo conto di una legge speciale che aumentava i termini per il tipo di reato contestato.
Quale errore ha commesso il ricorrente nel calcolare la prescrizione?
Il ricorrente non ha applicato la disposizione dell’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 74/2000, che aumenta di un terzo i termini di prescrizione per specifici reati fiscali. Questo ha portato il termine massimo di prescrizione da lui calcolato ad essere inferiore a quello effettivo di dieci anni.
Oltre al rigetto del ricorso, quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A causa dell’inammissibilità del ricorso e non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SERINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
44
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel computo del termine, non ha considerato la disposizione di cui all’art. 17, comma d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 36 vicies semel, lett. I), d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha aumentato di un terzo “i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli arti da 2 a 10 del presente decreto”, sicché per effetto di tale aumento di un terzo, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari a otto anni, ulteriormente aumentato a dieci anni ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen.: termine che, essendo il fatto commesso il 27 ottobre 2017, non era decorso alla data del 13 ottobre 2023, quando è stata pronunciata la sentenza impugnata;
rilevato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.