Ricorso Inammissibile per Omicidio Stradale: La Cassazione Spiega i Requisiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’ammissibilità dei ricorsi, chiarendo perché un’impugnazione generica non possa trovare accoglimento. Il caso in esame riguarda una condanna per omicidio stradale, dove il tentativo di contestare la decisione dei giudici di merito si è scontrato con un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme la vicenda e le importanti lezioni processuali che ne derivano.
I Fatti di Causa
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di omicidio stradale emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di un sinistro che aveva causato la morte di una persona.
Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di rimettere in discussione la sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il ricorso su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello. Nello specifico, venivano contestati due punti cardine dell’accusa:
1. La ricostruzione della dinamica dell’incidente.
2. La conclusione secondo cui fosse proprio l’imputato a trovarsi alla guida del veicolo al momento del sinistro.
In sostanza, il ricorrente mirava a ottenere un riesame dei fatti già valutati dai giudici di primo e secondo grado.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati manifestamente infondati e inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza di tale decisione è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché i motivi del ricorso fossero inaccettabili. Essi sono stati definiti:
* Generici: Non entravano nel dettaglio delle presunte lacune della sentenza impugnata.
* Privi di confronto con la decisione: Non si confrontavano criticamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le proprie tesi.
* Carenti di analisi censoria: Mancava una critica puntuale e logica agli argomenti che avevano fondato il giudizio di responsabilità.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ragionamento della Corte d’Appello era coerente con le risultanze processuali, oltre a non essere né illogico né contraddittorio. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve concentrarsi su specifici vizi di legittimità della sentenza. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. Galtelli, 2016), la Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando non è scandito da una necessaria critica alle argomentazioni della decisione impugnata.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla conclusione dei giudici. È indispensabile articolare una critica precisa, logica e puntuale, dimostrando dove e perché la motivazione della sentenza precedente sia errata o contraddittoria. Un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. La decisione rafforza il principio secondo cui il giudizio di legittimità ha la funzione di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la decisione impugnata e non analizzano specificamente gli argomenti che hanno fondato il giudizio di responsabilità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
È sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti per ottenere un nuovo esame del caso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorrente deve avanzare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone illogicità o contraddittorietà, e non può limitarsi a riproporre le proprie tesi difensive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44526 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di omicidio stradale.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione responsabilità nei suoi confronti contestando la ricostruzione dinamica del sini e la conclusione secondo la quale fosse esso stesso alla guida del veicolo inci tato.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della de sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi ce degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le r tanze processuali e non appare altresì manifestamente illogico o contraddittori
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente a gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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