Ricorso Inammissibile: La Guida Completa alla Genericità dell’Appello Penale
Nel processo penale, l’atto di appello rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia per l’imputato. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rispetto di precisi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un errore comune che può portare a un ricorso inammissibile: la genericità dei motivi. Quando un’impugnazione non è sufficientemente specifica, rischia di essere respinta senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate, con conseguenze gravi per l’appellante.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna per Ricettazione all’Ordinanza della Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di un imputato per il reato di ricettazione. Non accettando la decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio nella motivazione della sentenza, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità sia per la determinazione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, senza esaminare il fondo della questione.
Il Principio del Ricorso Inammissibile per Genericità
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nel concetto di genericità del ricorso, un vizio che ne determina l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 581 del Codice di Procedura Penale. La legge richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente una critica astratta o una mera ripetizione di argomentazioni già respinte. È necessario, invece, instaurare un dialogo critico e puntuale con la sentenza impugnata, evidenziando gli specifici passaggi contestati e le ragioni per cui si ritengono errati. Un ricorso inammissibile è, in sostanza, un atto che non permette al giudice superiore di comprendere con chiarezza quali siano i punti del provvedimento precedente che si intendono censurare e perché.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nell’ordinanza in esame, i giudici hanno rilevato che il ricorso era ‘generico per indeterminatezza’. Mancava, infatti, una correlazione diretta tra le argomentazioni proposte dall’appellante e la motivazione, definita ‘esauriente e logicamente corretta’, della sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici alla base della sua censura, formulando critiche generiche che non consentivano alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare la propria funzione di controllo. La mancanza di specificità ha quindi impedito l’instaurarsi di un valido contraddittorio sulla decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la precisione è tutto. Un appello non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un atto tecnico e argomentato che smonti, punto per punto, il ragionamento del giudice precedente. Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: la sentenza di condanna diventa definitiva, e l’imputato viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: per avere una possibilità di successo, ogni impugnazione deve essere meticolosamente preparata, specifica e strettamente correlata alla decisione che si intende contestare.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non stabilisce una correlazione chiara e specifica tra le critiche formulate e le ragioni esposte nella sentenza impugnata, impedendo così al giudice di individuare con precisione i punti della decisione che vengono contestati.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che ha reso definitiva la condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, che ha confermato la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di ricettazio ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato ascritto e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esauriente e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l’inammissibilità, si desume dall’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle enunciate genericamente nell’atto di impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pres COGNOME nte