Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’ordinanza n. 27921/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile rappresenta un esito quasi certo quando le argomentazioni sono generiche e non si confrontano specificamente con la sentenza impugnata. Questo principio è cruciale, specialmente in materie come la resistenza a pubblico ufficiale, dove la valutazione delle circostanze è fondamentale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. Le sue difese si concentravano su due punti principali: la contestazione della sua responsabilità e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ponendo fine al percorso giudiziario del ricorrente. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti minimi per poter essere esaminato, ad esempio perché i motivi addotti sono vaghi, manifestamente infondati o, come in questo caso, non si confrontano criticamente con la decisione che si intende impugnare.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è considerato inefficace perché non attacca il nucleo logico-giuridico della sentenza di secondo grado. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione, non limitarsi a una generica riproposizione di argomenti già vagliati.
La Corretta Esclusione della Particolare Tenuita’ del Fatto
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la Corte territoriale aveva fatto un “buon governo dei principi che regolano la materia”. La valutazione sulla tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi complessa e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta. Come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, 2016), il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo. La Corte d’Appello aveva compiuto questa valutazione in modo approfondito, e il ricorso non era riuscito a dimostrare alcuna illogicità o errore nel suo ragionamento.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità e della pertinenza dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione deve formulare critiche mirate e tecniche, capaci di scardinare l’apparato argomentativo della decisione precedente. Limitarsi a ripetere le stesse difese è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione insegna, inoltre, che per contestare la mancata concessione della non punibilità per tenuità del fatto è necessario dimostrare un vizio nel complesso processo valutativo del giudice di merito, non semplicemente invocare l’istituto in astratto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi del ricorso sono stati ritenuti generici, in quanto si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione per ottenere una nuova valutazione del caso?
No, l’ordinanza chiarisce che un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le medesime critiche già vagliate. È necessario che l’impugnazione individui e contesti specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza precedente.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte d’Appello aveva già effettuato una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, concludendo che il fatto non fosse di lieve entità. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione corretta e ben motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
n. 6247/24 Pugliatti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato cui all’art. 337 cod. pen. sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti d cui all’art. 393-bis cod. pen. (pag. 3);
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione del causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacch giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiar della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell’entità d danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14/06/2024