Ricorso Inammissibile: la Cassazione su Riforma Cartabia e Tenuità del Fatto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto aggravato, sollevando due questioni di grande attualità: l’impatto della Riforma Cartabia sulla procedibilità di alcuni reati e i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione consolida importanti principi giurisprudenziali e chiarisce i confini di applicabilità di istituti volti a deflazionare il carico giudiziario.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Padova. La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnato alla decisione, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza, entrambi respinti dalla Suprema Corte con una declaratoria di inammissibilità.
I Motivi del Ricorso: Procedibilità e Tenuità del Fatto
L’imputato basava le sue difese su due argomenti principali:
1. Improcedibilità per mancata querela: A seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), alcuni reati di furto aggravato, precedentemente procedibili d’ufficio, sono diventati procedibili a querela di parte. Il ricorrente sosteneva che, in assenza di querela, l’azione penale dovesse essere dichiarata improcedibile.
2. Applicabilità della particolare tenuità del fatto: In subordine, la difesa chiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che il fatto, per le sue modalità, fosse di minima gravità e quindi non meritevole di sanzione penale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambe le argomentazioni difensive con rigore logico e richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Sul primo punto, relativo all’improcedibilità, i giudici hanno ribadito un principio ormai pacifico: è inammissibile il ricorso che, con un motivo unico o accompagnato da altri motivi parimenti inammissibili, solleva la questione della procedibilità introdotta da una norma sopravvenuta alla sentenza impugnata. In altre parole, non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come unico strumento per far valere una modifica normativa procedurale avvenuta dopo la decisione di merito. Ad ogni modo, la Corte ha aggiunto, a titolo di completezza, che nel caso di specie una querela era stata regolarmente presentata dalla persona offesa, rendendo la censura comunque infondata.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso categoricamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La ragione è da ricercarsi nei ‘plurimi precedenti penali’ a carico del ricorrente. L’art. 131-bis c.p. richiede, tra le altre cose, che la condotta non sia ‘abituale’. Facendo leva sulla storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 13861/2016), la Corte ha ricordato che la condotta è da considerarsi abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. Questa ‘serialità di comportamenti’, come definita dai giudici, costituisce una condizione ostativa all’applicazione del beneficio, a prescindere dalla gravità del singolo episodio.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che le modifiche procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia non possono essere invocate per la prima volta in Cassazione come unico motivo di ricorso, se questo risulta per il resto inammissibile. In secondo luogo, ribadisce con forza che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un’ancora di salvezza per chi ha una storia criminale alle spalle. La presenza di precedenti penali che delineano una ‘condotta abituale’ chiude le porte a qualsiasi valutazione di non punibilità, sancendo l’irrilevanza della minima offensività del singolo reato di fronte a una persistente inclinazione a delinquere. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della severità con cui l’ordinamento tratta i ricorsi pretestuosi.
Un ricorso in Cassazione può basarsi unicamente sulla sopravvenuta necessità della querela introdotta dalla Riforma Cartabia?
No. La Corte di Cassazione, seguendo un orientamento consolidato, ha stabilito che è inammissibile il ricorso che ponga, come unico motivo o insieme ad altri motivi inammissibili, la questione dell’improcedibilità per una modifica normativa introdotta dopo la sentenza impugnata.
Quando un comportamento è considerato ‘abituale’ al punto da impedire l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, che richiama le Sezioni Unite, il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si sta procedendo. La presenza di plurimi precedenti penali integra questa ‘serialità’ e osta all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24216 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sent Corte di Appello di Venezia del 15 dicembre 2022 indicata in epigrafe con la qual confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Padova in ordine al reato di furto
L’esponente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declara improcedibilità stante la sopravvenuta modifica normativa di cui al d.lgs n.150 del 2 alla esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 b
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura non tiene conto dell’orientamento ormai consolidato di Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata p della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, succe sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tal procedibilità (sez. 4 – n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 – 01; nello s sez. 4 – n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 – 01).
In ogni caso, risulta in atti rituale proposizione di querela da parte della pe
Quanto al secondo motivo, l’impugnata pronuncia dà atto che a carico del ric risultano plurimi precedenti penali. L’art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, COGNOME, con la chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri d oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da escludere l’applicazione bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rileva considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’istituto dell tenuità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ind dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
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