Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Solo una Ripetizione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per violazione della legge sugli stupefacenti che ha tentato, senza successo, di rimettere in discussione una sentenza già confermata in appello. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, la principale normativa in materia di sostanze stupefacenti. La sentenza di condanna è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo.
Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi, tra cui presunte violazioni di legge e vizi di motivazione.
Le censure mosse alla sentenza d’appello
Nel suo ricorso, l’imputato ha sollevato specifiche critiche alla sentenza impugnata. In particolare, ha contestato:
1. La valutazione delle prove e l’affermazione della sua responsabilità penale.
2. La mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del reato (il cosiddetto “fatto di lieve entità”) prevista dal comma 5 dell’art. 73, che avrebbe comportato una pena significativamente più mite.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a conclusioni diverse da quelle dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione della Corte si basa su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che le doglianze presentate erano meramente “reiterative”. L’imputato, cioè, si era limitato a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni corrette e logiche dalla Corte d’Appello. Non sono stati introdotti nuovi profili di illegittimità che potessero giustificare un intervento della Cassazione.
In secondo luogo, e di importanza cruciale, la Corte ha sottolineato che il ricorso si traduceva in una “mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto”. Questo è un punto chiave: la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” del fatto. Il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma solo verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo coerente e non palesemente illogico. Chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove è un’istanza che esula dalle sue competenze.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze per il ricorrente. Anzi, comporta effetti automatici e gravosi. Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha condannato l’imputato a:
1. Pagare le spese processuali: i costi relativi all’ultimo grado di giudizio sono a suo carico.
2. Versare una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha fissato l’importo in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Dal punto di vista pratico, la decisione rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso per garantire la corretta applicazione della legge, non un’ulteriore opportunità per ridiscutere il merito di una vicenda già vagliata da due gradi di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre ragioni, si limita a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti (doglianze reiterative) o quando chiede alla Corte di riesaminare le prove e i fatti del caso, un compito che non le spetta.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può valutare se una prova è stata interpretata correttamente nel merito?
No, la Corte di Cassazione non può entrare nel merito della valutazione delle prove. Il suo ruolo è controllare la legittimità della decisione, ossia verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi evidenti, senza effettuare una nuova valutazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47526 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47526 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’ari:. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di responsabilità, nonché alla configurabilità della ipotesi attenuata del comma 5 del citato art. 73;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-7 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023