Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le critiche sui fatti non bastano
Il giudizio in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha una funzione ben precisa: assicurare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione la valutazione delle prove. Quando un’impugnazione si fonda esclusivamente su critiche all’analisi dei fatti, il suo destino è segnato: si tratta di un ricorso inammissibile. Analizziamo una decisione esemplare in materia di operazioni fittizie per comprendere meglio questo concetto.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imprenditore. L’accusa era grave: aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte. I giudici di merito avevano ritenuto provata la fittizietà delle operazioni sulla base di un’analisi complessiva e dettagliata di una serie di elementi probatori. La difesa dell’imprenditore, non accettando la condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione: un tentativo di rivalutazione delle prove
Nel suo ricorso, l’imprenditore non contestava errori nell’applicazione delle norme di legge, ma cercava di smontare, uno per uno, gli indizi che avevano portato alla sua condanna. In pratica, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove, sostenendo che l’analisi dei giudici di merito fosse stata errata. Questo approccio si configura come una serie di “mere doglianze in punto di fatto”, un terreno sul quale la Cassazione non ha giurisdizione.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno spiegato che il loro compito non è quello di agire come un “terzo giudice” dei fatti, ma di controllare la legittimità della decisione impugnata. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non evidenziava profili di manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre censure già respinte in secondo grado, proponendo una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha confermato la solidità delle argomentazioni dei giudici di merito, che avevano messo in luce una serie di “campanelli d’allarme” incontrovertibili sulla fittizietà delle fatture. Tra questi elementi spiccavano:
* L’emittente delle fatture: Si trattava di un soggetto qualificato come “evasore totale”, privo di una reale struttura aziendale.
* Sproporzione economica: A fronte di fatture per 300.000 euro, i costi documentati ammontavano a soli 700 euro, un importo palesemente incompatibile con l’IVA e la natura dei lavori.
* Mancanza di struttura: L’impresa emittente era priva di dipendenti.
* Irregolarità documentali: Le fatture presentavano descrizioni generiche, erano concentrate in periodi dell’anno (autunno/inverno) inadatti per i lavori di intonacatura, erano redatte su bollettari non fiscali e non pre-numerati, e presentavano duplicazioni e incongruenze tra date e numerazione progressiva.
Questa valutazione complessiva e congiunta degli indizi, e non atomistica come pretendeva il ricorrente, ha reso la motivazione della sentenza d’appello immune da censure di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione), non se tenta di ottenere una terza valutazione del merito della causa. In secondo luogo, le conseguenze di un’impugnazione infondata sono significative: la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito (mere “doglianze in punto di fatto”), senza evidenziare vizi logici o errori di diritto nel provvedimento impugnato, un tipo di censura non ammesso in sede di legittimità.
Quali elementi hanno convinto i giudici della fittizietà delle operazioni?
I giudici hanno basato la loro decisione su una serie di elementi convergenti, tra cui: l’emittente delle fatture era un evasore totale, i costi dichiarati erano irrisori e incompatibili con l’importo fatturato, l’assenza di dipendenti, la descrizione generica dei lavori, la concentrazione delle fatture in periodi climaticamente sfavorevoli per quel tipo di attività e numerose irregolarità formali (duplicazioni, numerazione e date non coerenti).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37811 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37811 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili illogicità emergenti dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte di merito (p. 7 ss. della sentenza impugnata) ribadito la fittizietà del operazioni indicate in fattura sulla base della valutazione complessiva e congiunta e non atomistica, come pretende il ricorrente – di una serie di elementi, quali: COGNOME, evasore totale, nel 2015 aveva emesso fatture per 300.000 euro; i costi ammontavano a 700 euro, importo incompatibile con l’i.v.a. oggetto di fatturazione; l’assenza di dipendenti; la descrizione generica delle fatture, peraltro tutte concentrate nei mesi autunnali e invernali, quando i lavori di intonacatura hanno un calo per le condizioni meteo, e redatte su bollettari non fiscali e non pre numerati, sicché non era possibile verificare la coerenza delle numerazioni progressive con i blocchetti cartacei; la duplicazione – o addirittura, la triplicazio – delle fatture; la non coerenza delle date con la numerazione complessiva;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.