Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce l’onere di specificità
Quando si impugna una sentenza di condanna, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e puntuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su una doglianza generica relativa alla mancata concessione delle attenuanti. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo.
L’Unica Doglianza: il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’intera strategia difensiva in sede di legittimità si fondava sulla contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, tale diniego avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo. La difesa lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valorizzato elementi che, a suo dire, avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno osservato che la doglianza sollevata era del tutto priva di specificità. Questo perché la Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, aveva già fornito una motivazione chiara e logica per la sua decisione, spiegando che non erano emersi elementi di valutazione positiva a favore dell’imputato che potessero giustificare la concessione del beneficio.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si basa su un principio cardine del processo penale: il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato. Non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte, né può consistere in una generica lamentela sulla severità della pena. Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato efficacemente il ragionamento della Corte d’Appello, ma si è limitato a esprimere un dissenso generico. La Corte di legittimità ha quindi ritenuto che, a fronte di una motivazione adeguata da parte del giudice di merito sulla mancanza di elementi positivi, la doglianza del ricorrente fosse infondata e, soprattutto, formulata in modo non conforme ai requisiti di legge. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione, per avere speranza di successo, deve essere tecnicamente ineccepibile. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione. È necessario individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata e argomentare in modo puntuale il perché la decisione dovrebbe essere annullata. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo di lamentela, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto privo di specificità, non riuscendo a contestare efficacemente le ragioni già esposte nella sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente era che la mancata concessione delle attenuanti generiche avesse reso la sanzione eccessiva. Tuttavia, non ha fornito elementi specifici per contrastare la valutazione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5776 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE nato il 23/12/1998
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
n. 23444/24 Dia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica GLYPH doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva specificità, avendo la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025