Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, che accetta una pena in cambio di uno sconto e di una definizione rapida del processo. Ma cosa succede se, dopo l’accordo, si vuole contestare la sentenza? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti di questa possibilità, confermando che un ricorso inammissibile patteggiamento è un esito molto probabile se non si rispettano le precise regole procedurali. Analizziamo il caso per capire perché.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso
Due soggetti avevano definito la loro posizione processuale attraverso un patteggiamento davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Verona per un’ipotesi di reato legata agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Le pene concordate erano state di un anno e sei mesi di reclusione e 2.400 euro di multa per il primo, e un anno di reclusione e 1.400 euro di multa per il secondo.
Nonostante l’accordo raggiunto, entrambi gli imputati hanno deciso di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza, lamentando una presunta violazione di legge e una carenza di motivazione riguardo a due aspetti: la mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità e l’eccessività della pena applicata.
I Motivi di Impugnazione: cosa dice la legge sul ricorso inammissibile patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha drasticamente ristretto le ragioni per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto così rendere più stabile l’accordo tra le parti, evitando ricorsi pretestuosi.
Secondo la legge, il ricorso è consentito solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Le doglianze sollevate dai ricorrenti – eccessività della pena e mancata valutazione di cause di proscioglimento – non rientrano in nessuna di queste categorie. L’eccessività della pena, infatti, è un giudizio di merito, escluso dal perimetro del patteggiamento, che si basa proprio su un accordo sulla pena stessa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha seguito un percorso logico lineare e ineccepibile. I giudici hanno semplicemente constatato che le censure proposte dagli imputati erano palesemente estranee all’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili “senza formalità”, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per i casi di manifesta infondatezza.
La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, perché la barriera procedurale era insormontabile. La decisione di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la congruità della pena, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla legge. Tentare di aggirare questi paletti porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile patteggiamento.
Le Conclusioni: le conseguenze pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la sentenza di patteggiamento, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ha anche imposto a ciascuno di versare la somma di 4.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dall'”elevato coefficiente di colpa” nel proporre un’impugnazione basata su motivi non consentiti, fungendo da deterrente contro ricorsi dilatori o infondati.
In conclusione, questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, limitato a vizi specifici che intaccano la legalità dell’accordo o della pena, non la sua opportunità o congruità. Chi intende percorrere questa strada deve essere consapevole dei rischi, inclusa la possibilità di subire una pesante sanzione economica.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a questioni specifiche, come il difetto di consenso dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Perché i ricorsi in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi presentati (carenza di motivazione su cause di non punibilità ed eccessività della pena) non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 4.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45587 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
rato avviso alle parT
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’8 febbraio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e a NOME la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex artt. 110 cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., oltre ad eccessività della pena.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023