Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 23 gennaio 2018, con la quale, all’esito di rito abbreviato, era stato condannato l’imputato NOME COGNOME per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di lesioni dolose aggravate (artt. 582, 585, 576 n. 1, 61, n. 2 cod. pen.), commessi il 19 settembre 2015.
Con ordinanza del 22 dicembre 2023, il Tribunale di Milano accoglieva il ricorso del COGNOME, con il quale aveva rappresentato che il giudizio di secondo grado
si era celebrato alla presenza del difensore revocato e all’insaputa del nuovo difensore di fiducia, nominato dopo la sentenza di primo grado, e revocava l’esecutività della sentenza di appello, rimettendo nei termini l’imputato per la proposizione dell’eventuale appello.
Con successiva ordinanza del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Milano, correggeva il precedente provvedimento, rilevando che per errore era stata revocata l’esecutività della sentenza in grado di appello, non di competenza del Tribunale, e revocava l’esecutività della sentenza di primo grado, rimettendo nei termini l’imputato per la proposizione dell’eventuale appello.
Con ulteriore ordinanza della Corte di appello di Milano del 25 gennaio 2024 era accolto l’incidente di esecuzione dell’imputato per le ragioni già indicate dal Tribunale ed era dichiarata non esecutiva la sentenza della Corte di appello del 5 luglio 2019.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 1, n. 5, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il difensore ribadisce l’errore che vi è stato, riconosciuto dai provvedimenti sopra indicati, nell’omessa notifica del decreto di citazione al difensore, oramai revocato.
Si chiede in subordine di pronunciare la declaratoria di prescrizione dei reati.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabili collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale trasmesso al giudice di legittimità, al AVV_NOTAIO onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale
(così Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244329; Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 229245; da ultimo Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, COGNOME, che ha richiamato le molteplici sentenze conformi).
Nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto la nomina del nuovo difensore (con contestuale revoca delle precedenti nomine) priva, tuttavia, della prova dell’avvenuto deposito ex art. 96 cod. proc. pen. (e quindi anche della data di tale deposito, rilevante ai fini della validità della notificazione effettuata al pregress difensore).
L’atto reca infatti in alto a sinistra soltanto l’attestazione di avvenut pagamento della marca da bollo e non del deposito dell’atto in cancelleria presso il giudice procedente.
Anche nel fascicolo processuale non è stata rinvenuta la prova dell’avvenuto deposito (in atti vi è solo un analogo atto privo di attestazioni e neppure indicizzato e numerato).
In mancanza di tale allegazione, il ricorso finisce per essere generico, non potendo la Corte di cassazione dichiarare la nullità del giudizio di secondo grado soltanto sulla base dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso impedisce infine di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164).
Il ricorrente deve, quindi, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 03/0 ,9024.