Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
L’ordinanza n. 29510/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini del giudizio di legittimità, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio. La decisione in esame dichiara un ricorso inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta erronea valutazione dei dati probatori raccolti durante il processo, sostenendo che un’analisi differente delle prove avrebbe dovuto portare a una conclusione diversa.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato che il motivo addotto dal ricorrente non sollevava una vera e propria questione di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si risolveva in una richiesta, neppure troppo velata, di riconsiderare i fatti e le prove già ampiamente analizzate dalla Corte d’Appello.
La Corte ha stabilito che la legge non consente, in sede di legittimità, una simile operazione. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lineare e perentoria. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il provvedimento impugnato (la sentenza della Corte d’Appello di Torino) avesse sviluppato le proprie argomentazioni in modo logico e coerente, basandosi su una ‘esauriente disamina dei dati probatori’.
Il tentativo del ricorrente di contestare questa valutazione è stato definito ‘strumentale’, ovvero finalizzato a un’alternativa rivalutazione delle fonti di prova. Questo tipo di doglianza è strutturalmente incompatibile con il giudizio di cassazione. In sostanza, non si può chiedere alla Suprema Corte di rileggere le testimonianze o di interpretare diversamente un documento per decidere chi ha torto o ragione nel merito della vicenda. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Di conseguenza, essendo il ricorso privo dei presupposti per essere esaminato nel merito, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorsi temerari o manifestamente infondati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Ribadisce con forza che il ricorso di legittimità deve basarsi su specifici vizi di legge o su manifeste illogicità della motivazione, non sulla semplice speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo giudice di merito è una strategia processuale destinata al fallimento e che comporta, come in questo caso, ulteriori conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove, un’attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione durante il suo giudizio?
La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti del processo né procedere a una nuova valutazione delle prove (come testimonianze o documenti). Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi presenta ricorsi inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29510 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 11537-2024
NOME COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all’alternativa rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell’esauriente disamina dei dati probatori (si vadano pagg. 2 e 3 della sentenza della Corte d’Appello di Torino).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.