Oltraggio a Magistrato: L’Interrogatorio con il PM è Considerato “Udienza”?
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 7672/2024, offre un importante chiarimento sul reato di oltraggio a magistrato, previsto dall’art. 343 del codice penale. La questione centrale affrontata dai giudici è se un interrogatorio condotto da un pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari possa essere considerato una “udienza” ai fini della configurabilità di tale reato. La risposta affermativa della Corte consolida un orientamento giurisprudenziale estensivo, volto a tutelare la funzione giurisdizionale in ogni sua fase.
I Fatti del Caso: Dalle Offese all’Aggressione
I fatti risalgono a un interrogatorio del 2017, durante il quale un indagato, oltre a rivolgere frasi oltraggiose e minacciose nei confronti del pubblico ministero, tentava di colpirlo con una stampella. Nell’atto, finiva per cagionare lesioni a un agente di polizia presente.
Per questi comportamenti, l’uomo veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Torino per i reati di oltraggio a magistrato in udienza e lesioni personali. La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma, escludeva un’aggravante ma confermava la responsabilità penale, rideterminando la pena. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il difensore dell’imputato basava il ricorso su due motivi principali:
- Violazione di legge sull’oltraggio a magistrato: Si sosteneva che la nozione di “udienza” non potesse essere estesa fino a comprendere un interrogatorio svolto davanti al pubblico ministero durante le indagini preliminari. Secondo la difesa, tale interpretazione violerebbe il principio di tassatività della legge penale, in quanto un interrogatorio non si svolgerebbe nel contraddittorio tra le parti come una vera e propria udienza dibattimentale.
- Vizio di motivazione e travisamento della prova: Si contestava la ricostruzione dei fatti relativi alle lesioni personali, asserendo che l’imputato non avesse l’intenzione di ferire l’agente e che le lesioni fossero avvenute accidentalmente nella concitazione del momento.
La Decisione della Cassazione e la nozione di “udienza”
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, confermando la condanna.
In merito al reato di oltraggio a magistrato, i giudici hanno ribadito un orientamento consolidato. Il termine “magistrato” contenuto nell’art. 343 c.p. si riferisce sia ai magistrati giudicanti sia a quelli del pubblico ministero. Allo stesso modo, il concetto di “udienza” deve essere interpretato in senso ampio.
Non si limita alla sola udienza dibattimentale, ma ricomprende “qualsiasi attività giudiziaria posta in essere dal magistrato che implichi la presenza o l’intervento di altri soggetti processuali”. Di conseguenza, anche l’interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, essendo un’attività giudiziaria caratterizzata dalla necessaria presenza del magistrato, dell’indagato e del suo difensore, rientra a pieno titolo in questa definizione. Questa interpretazione, secondo la Corte, non viola il principio di tassatività, ma garantisce la tutela del prestigio e dell’onore della funzione giurisdizionale in ogni sua espressione.
Le motivazioni
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, relativo alle lesioni personali, la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. La difesa, nel contestare la valutazione delle testimonianze, non stava denunciando un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma stava proponendo una diversa e più favorevole lettura delle prove. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha constatato che i giudici di merito avevano valutato le prove in modo congruo e logico, ricostruendo la dinamica dei fatti sulla base delle deposizioni testimoniali e dei dati probatori acquisiti, senza incorrere in alcun travisamento. Pertanto, la censura è stata respinta in quanto mirava a ottenere un riesame del fatto, non consentito davanti alla Corte di Cassazione.
Le conclusioni
La sentenza n. 7672/2024 rafforza un principio fondamentale: la tutela della funzione giurisdizionale è ampia e si estende a tutte le fasi del procedimento in cui il magistrato opera alla presenza delle parti. La nozione di “udienza” per il reato di oltraggio a magistrato non è limitata alle aule di tribunale durante il dibattimento, ma copre anche atti cruciali delle indagini come l’interrogatorio. Questa decisione sottolinea l’importanza di mantenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti di tutti gli attori della giustizia, in ogni momento del processo penale.
Il reato di oltraggio a magistrato si applica anche a un pubblico ministero?
Sì, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il termine “magistrato” utilizzato nell’art. 343 del codice penale si riferisce sia ai magistrati con funzioni giudicanti sia a quelli che svolgono le funzioni di pubblico ministero.
Un interrogatorio svolto durante le indagini preliminari può essere considerato “udienza” ai fini del reato di oltraggio a magistrato?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nozione di “udienza” deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo qualsiasi attività giudiziaria svolta dal magistrato che implichi la presenza delle parti. L’interrogatorio dell’indagato davanti al PM, alla presenza del difensore, rientra in questa definizione.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alle lesioni personali?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la difesa non contestava un errore di diritto, ma proponeva una lettura alternativa delle prove testimoniali. Questo costituisce un tentativo di riesaminare il merito dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio di legittimità, il quale è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.