Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50287 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50287 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANSEPOLCRO il 20/12/1983
avverso la sentenza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 7146/2019
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in punto di affermazione della penale responsabilità dell’ imputato. Lamenta che la motivazione era basata su una lettura non corretta della dichiarazioni testimoniali e che la corte di appello del tutto erroneamente aveva escluso la scriminate della
legittima difesa.
Il ricorso è inammissibile in ragione della manifestamente infondatezza dei motivi di impugnazione.
Le censure proposte vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo surrettizio di introdurre, questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i medesimi motivi di doglianz dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indica elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente disatteso le tesi difens correttamente ritenendo integrata la responsabilità dell’ imputato per i reati danneggiamento aggravato e lesioni, ed escludendo la scriminante della legittima difesa da parte dell’ imputato.
2.1. Va, invero, osservato che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne’ quello di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento d decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l’obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall’istruttoria dibattimentale e con indic pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato trat proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Occorre, poi, rilevare che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di p devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difen quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazio giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prov contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez 20806 del 05/05/2011 – dep. 25/05/2011, COGNOME, Rv. 25036201).
2.3. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra le censure essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 Settembre 2019
consigliere estensore
II presidente