Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1134 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per la dichiarazione di prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 4 novembre 2019 dal GUP del Tribunale di Benevento, ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata, che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 90, così riqualificato il fatto di cui al capo A) e ritenuta la continuazione e applicata la diminuente di rito, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 1.400 euro di multa
Ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
1.1. Violazione degli artt. 604 e 420 bis cod. proc. pen. per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione in appello. L’imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore, presente nel giudilio di primo grado, non ha avuto conoscenza dell’udienza di appello, né è sufficiente la notifica regolare sotto il profilo formale, occorrendo la effettiva conoscenza del processo. La sentenza, pertanto, é nulla e tale nullità ex RT. 604, comma 5, cd. proc. pen. è equiparabile a una nullità assoluta.
1.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Il capo A) prevede due fatti: la cessione di hashish in più occasioni a NOME e la cessione di 5,24 grammi di sostanza stupefacente dietro corrispettivo di 30 euro; fatto, quest’ultimo, che non può ritenersi correttamente contestato in assenza di accertamento sulla capacità drogante della sostanza sequestrata, ritenuta, solo presumibilmente, hashish. L’esame speditivo eseguito dà conto della natura orientativa del risultato, meritevole di analisi di conferma, mai espletate, con conseguente incertezza sul punto in contrasto con il giudizio di irrilevanza espresso in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Il primo motivo è del tutto infondato.
Dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell’eccezione, risulta che: a) sin dal primo grado il ricorrente era elettivamente domiciliato presso il difensore, al quale aveva rilasciato procura speciale per accedere a riti alternativi ed è stato giudicato in abbreviato; b) era presente all’udienza del 10 giugno 2019, in cui rese spontanee dichiarazioni, ma non comparve all’udienza fissata per la discussione, rinviata su richiesta del difensore; c) avverso la sentenza, depositata il 30 gennaio 2020, il difensore di fiducia, giusta nomina e procura speciale allegata all’atto di impugnazione, propose appello in data 12 maggio 2020; d) la citazione in appello risulta regolarmente notificata al difensore in proprio e quale domiciliatario per la prima udienza del 28 giugno 2023 e dopo vari rinvii, acquisite le conclusioni scritte del difensore, depositate il 3 settembre 2024, e del PG, il procedimento a trattazione scritta fu definito all’udienza del 13 dicembre 2024.
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Dalla sequenza descritta risulta pacifico che, avendo l’imputato conferito procura speciale al difensore per la definizione del giudizio con il rito abbreviato, doveva considerarsi presente ex art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen., benché formalmente, ma erroneamente indicato come assente nella sentenza di primo grado.
Considerato, infatti, che i nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato; considerato, altresì, che il potere di rappresentanza già conferito al difensore di fiducia, al quale l’imputato ha rilasciato procura speciale, allegata all’atto di appello, confermando l’elezione di domicilio, fuga ogni dubbio sulla conoscenza del procedimento e sulla volontà dell’imputato di proporre impugnazione, risulta ciato confermata la continuità dei contatti con il difensore e la completezza delle informazioni fornitegli sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell’impugnazione.
3. Del tutto infondato è anche il secondo motivo.
Precisato che in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942-02), la motivazione resa si sottrae alle censure del ricorrente.
Invero, oltre a dare atto della sufficienza del narcotest, la sentenza fornisce adeguata motivazione sulla natura dello stupefacente, ricavata, in primo luogo, dalle dichiarazioni del COGNOME, acquirente abituale del ricorrente, che aveva ammesso di rivolgersi da circa un mese, con frequenza settimanale, al ricorrente per acquistare hashish e di sapere che il ricorrente f insieme ad NOME COGNOME erano noti tra gli assuntori quali fornitori che acquistavano panetti di hashish nei pressi di Foggia.
Dichiarazioni, queste, pienamente riscontrate sia dal sequestro eseguito il successivo 10 maggio 2017, avente ad oggetto l’hashish trasportato dal ricorrente e dal COGNOME provenienti da Foggia, come indicato dall’acquirente, sia dalle intercettazioni telefoniche disposte, che documentavano gli accordi tra i due correi per organizzare ulteriori viaggi per l’approvvigionamento e l’intensa attività di cessione svolta dal ricorrente, provata dai contatti con vari clienti (v. pag.3 sentenza di primo grado).
In ogni caso, è destituita di ogni fondamento la censura relativa all’attendibilità dell’acquirente, che aveva fornito l’utenza telefonica del ricorrent e riferito circostanze precise, pienamente riscontrate sull’attività di cessione svolta dal ricorrente in concorso con il correo, come ritenuto dai giudici di merito con valutazione conforme.
L’originaria inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione del reato, maturata, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il 30/04/2025 ovvero dopo la pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto del termine ordinario di sette anni e mesi sei decorrenti dal 30 marzo 2017, data di commissione del reato, cui devono aggiungersi le sospensioni verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per un totale di sette mesi, come indicato in sentenza (pag. 4).
All’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 19 novembre 2025
Il consigliere 0,ensore
Il Presidente