Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere definito tale dalla Corte di Cassazione, evidenziando due errori procedurali classici che un difensore deve evitare. Il caso riguarda un imputato condannato per furto aggravato che ha tentato di contestare la decisione della Corte d’Appello. Tuttavia, il suo ricorso è stato respinto senza nemmeno un’analisi nel merito, a causa di vizi formali e sostanziali che ne hanno precluso l’esame. Questa decisione ribadisce i rigorosi paletti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Un individuo, a seguito di una condanna per furto aggravato confermata dalla Corte d’Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’imputato lamentava principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado: in primo luogo, contestava la misura dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati; in secondo luogo, criticava la valutazione del materiale probatorio che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato i due motivi di ricorso, dichiarandoli entrambi inammissibili per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti. La decisione sottolinea la differenza fondamentale tra il giudizio di merito (proprio di Tribunale e Corte d’Appello) e il giudizio di legittimità (proprio della Corte di Cassazione).
Il Primo Motivo: la Tardività delle Contestazioni e il rispetto della catena devolutiva
Il primo motivo, relativo alla quantificazione della pena per la continuazione, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato un vizio procedurale insanabile: la contestazione era stata proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Questo costituisce una violazione della cosiddetta “catena devolutiva”. Tale principio impone che ogni motivo di doglianza sia prima sottoposto al giudice del grado precedente. Aver sollevato la questione solo in ultima istanza ha comportato una violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, rendendo il motivo immediatamente inammissibile.
Il Secondo Motivo: il divieto di una nuova valutazione delle prove
Il secondo motivo, con cui si contestava la valutazione delle prove, è incappato in un altro ostacolo tipico del giudizio di Cassazione. L’imputato, di fatto, non lamentava una violazione di legge, ma chiedeva ai giudici di legittimità di effettuare una diversa e più favorevole valutazione dei fatti e delle prove, come la tipologia della merce rubata. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di un “terzo grado” di giudizio nel merito. Poiché i giudici dei gradi precedenti avevano fornito un’analisi “accurata ed esaustiva” delle prove, la richiesta di una nuova valutazione è stata ritenuta inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sulla base di principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha evidenziato la tardività del motivo relativo alla pena, che, non essendo stato presentato alla Corte d’Appello, non poteva essere esaminato per la prima volta in sede di legittimità. Questo rigore formale è posto a garanzia del corretto e ordinato svolgimento dei gradi di giudizio. In secondo luogo, ha riaffermato la propria natura di giudice della legge e non del fatto. La Corte non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito. Avendo riscontrato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente argomentato la sua decisione, ogni ulteriore discussione sul punto è stata preclusa.
Le Conclusioni Pratiche
La pronuncia si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione, non su un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito. Qualsiasi contestazione deve essere sollevata tempestivamente nei gradi di giudizio appropriati, pena l’inammissibilità. La decisione finale diventa così definitiva, con l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica per aver intrapreso un’azione giudiziaria priva dei presupposti di legge.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
L’ordinanza illustra due motivi principali: 1) la tardiva proposizione di un motivo di ricorso, sollevato per la prima volta in Cassazione senza essere stato presentato in appello (violazione della catena devolutiva); 2) la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, che è un’attività di merito non consentita al giudice di legittimità.
Cosa si intende per ‘violazione della catena devolutiva’?
Significa che un’obiezione o un motivo di impugnazione non è stato presentato al giudice del grado precedente (in questo caso, la Corte d’Appello). Di conseguenza, non può essere validamente introdotto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, poiché interrompe la sequenza logica e procedurale del processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28951 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, le cui ragioni (in ordine alla continuazione sono state ribadite con memria;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati manifestamente infondato;
che le contestazioni in ordine alla definizione degli aumenti GLYPH per la continuazione sono stati tardivamente proposti solo con il ricorso per cassazio con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell’art. 606, comme cod. proc. pen.;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta genericamente una carente valutazione del materiale probatorio posta a base della dichiarazione responsabilità per i reati di furto aggravati contestati, non è consentito, perc voca un diversa valutazione delle prove, oggetto di accurata ed esaustiva anali da parte dei giudici di entrambi i gradi di merito (si vedano, in particolare, le p 11,12,13 in cui la corte d’appello ha sufficientemente descritto la tipologia di m rubata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 28/05/2024