Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19899 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 19899 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9549/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
COGNOME, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di GENOVA n. 304/2022 depositata il 21/03/2022;
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
a seguito di una sentenza penale del Giudice di Pace della Spezia, per lesioni personali colpose, in danno di NOME COGNOME questa intraprese l ‘ azione esecutiva nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quale condannati in concorso, anche per le spese giudiziali, liquidate in euro mille e novecento, ritenendo che il relativo capo della sentenza fosse provvisoriamente esecutivo;
l ‘ esecutato COGNOME propose opposizione all ‘ esecuzione, che venne definita dal Tribunale della Spezia con sentenza che dichiarava la sussistenza, al momento dell ‘ iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, in favore della parte civile NOME COGNOME del diritto a procedere a esecuzione forzata e condannava l ‘ opponente al pagamento delle spese della fase sommaria e di quella di merito;
la sentenza venne impugnata dal solo COGNOME nei confronti dei NOME NOME e NOME COGNOME, aventi causa della COGNOME, e la Corte d ‘ Appello di Genova, con sentenza n. 304 del 21/03/2022, ha accolto l ‘ impugnazione, affermando che ai sensi dell ‘ art. 540 cod. proc. pen. la provvisoria esecutorietà della sentenza penale di condanna non è automatica, come nell ‘ ipotesi di cui all ‘ art. 282 cod. proc. civ.;
avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo, NOME e NOME COGNOME;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
la causa era stata avviata a trattazione con formulazione di proposta di definizione accelerata;
a seguito dell’istanza di decisione di NOME e NOME COGNOME la causa è stata fissata in adunanza camerale non partecipata;
il Procuratore Generale non ha preso conclusioni;
entrambe le parti hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 24/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Considerato che
l ‘ unico motivo di ricorso proposto da NOME e NOME COGNOME è per violazione degli articoli 539, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 540 e 541 cod. proc. pen e nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 282 cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e investe la sentenza d ‘ appello laddove questa ha escluso la provvisoria esecutività della sentenza penale di condanna con riferimento al capo che provvede alla liquidazione delle spese legali in favore della parte civile (si veda il ricorso, dalla pag. 9 alla pag. 12);
i ricorrenti criticano l ‘ esclusione della provvisoria esecutorietà del capo di sentenza penale che provvede sulle spese della parte civile, operata dalla Corte territoriale, ma ciò fanno in modo alquanto sommario, comunque senza cogliere la principale ragione della decisione, che è nel senso della diversità di regime processuale delle spese;
invero ritiene il Collegio che risulta palese, dal testo dell ‘ art. 540 cod. proc. pen. letto in relazione all ‘ art. 539 cod. proc. pen., che l ‘ attribuzione della provvisoria esecutorietà non è automatica e generalizzata, come lo è per la sentenza civile di primo grado, come previsto d all ‘ art. 282 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui all ‘ art. 33 della legge n. 353 del 26/11/1990, ossia non è connaturata alla parte di sentenza penale che provvede sulla domanda civile svolta nel processo penale, ma l ‘ attribuzione della provvisoria esecutività, salvo che per il capo
sulla provvisionale, è affidata alla discrezionalità del giudice, che, nella specie, non l ‘ aveva esercitata (anche perché, a quanto risulta dagli atti di causa disponibili, non gli era stata rivolta un ‘ istanza in tal senso);
la detta conclusione è, peraltro, confortata anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e segnatamente dalla sentenza n. 94 del 25/03/1996, resa dopo che l ‘ art. 282 del codice di rito civile era stato modificato nel senso della generalizzata provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, secondo la quale: « Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell ‘ art. 540, comma 1, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ‘ ex lege ‘ delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiché tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato -il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilità, con ciò sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale -né sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento, in quanto i ‘ tertia comparationis ‘ invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutività della clausola provvisionale, l ‘ uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l ‘ altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l ‘ ontologica diversità di presupposti ed effetti, né sotto il profilo dell ‘ art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all ‘ esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato »; e, ancora, in altro passo: « La provvisoria esecutività di tutte indistintamente le sentenze civili di
primo grado risulta infatti coerente con il nuovo modello strutturale del giudizio civile, quale risulta dopo la riforma realizzata da tale legge; ed è fondamentalmente volta a scoraggiare, attraverso la soppressione dell ‘ effetto sospensivo dell ‘ appello, impugnazioni meramente dilatorie. Finalità, questa, estranea alla dinamica del gravame nel processo penale, dove assai improbabile si rivela nella realtà effettuale una limitazione dell ‘ appello dell ‘ imputato al solo capo di condanna concernente il risarcimento del danno »;
peraltro, sarebbe sufficiente notare, a conclusione del percorso motivazionale, che l ‘ art. 282 cod. proc. civ. è norma di carattere generale nell ‘ ambito del processo civile e un ‘ adeguata norma simile nel processo penale avrebbe dovuto avere formulazione analoga, ossia di carattere generale;
a tanto consegue che l ‘ unico motivo di ricorso deve essere disatteso;
il ricorso è, pertanto, infondato e deve essere rigettato;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e, valutata l ‘ attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo;
reputa il Collegio che non possa esservi luogo a condanna ai sensi dell ‘ art. 96, commi III e IV, cod. proc. civ., in quanto la proposta di definizione accelerata non era basata sugli stessi punti di diritto della presente decisione e, comunque, il ricorso non presenta profili di manifesta inammissibilità o infondatezza e, pertanto, non sussistono i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata e in favore della Cassa delle ammende;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell ‘ impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e a favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di