Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello Vincolano la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia processuale precisa e rigorosa. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancata specificità dei motivi e l’introduzione di questioni nuove possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa analisi approfondisce un’ordinanza che rigetta l’impugnazione di un imputato condannato per furto, evidenziando principi fondamentali della procedura penale.
La Vicenda Processuale: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Terni per il reato di furto aggravato. La Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma, riduceva la pena inflitta a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di 400 euro.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione su due punti cruciali:
1. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il mancato riconoscimento di ulteriori attenuanti (danno di lieve entità e generiche) con conseguente errata quantificazione della pena.
I Limiti del Ricorso in Cassazione: il caso del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando punto per punto le argomentazioni difensive. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati che delimitano strettamente l’ambito del giudizio di legittimità.
La Questione delle Attenuanti e il Difetto di Confronto
La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha osservato che questa doglianza era infondata, poiché il giudice di primo grado le aveva già concesse, ritenendole però equivalenti alle aggravanti contestate. Il ricorso, pertanto, non si confrontava realmente con la sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre una richiesta già valutata.
I Motivi Nuovi e il Principio Devolutivo
Ancora più netto è stato il giudizio sulla richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). I giudici hanno rilevato che tale questione non era mai stata sollevata nell’atto di appello. In base al principio devolutivo, il giudice del gravame può pronunciarsi solo sui punti della decisione che sono stati specificamente impugnati. Introdurre una questione per la prima volta in Cassazione la rende un “motivo nuovo” e, come tale, inammissibile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e aspecifico. Per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, la Corte d’Appello aveva negato il beneficio basando la sua decisione sull'”elevato coefficiente di propensione delittuosa” dell’imputato, un giudizio prognostico negativo che il ricorso non era riuscito a scalfire con argomentazioni pertinenti. Le censure mosse dalla difesa sono state considerate generiche e non in grado di confrontarsi con la logica della sentenza d’appello.
L’inammissibilità è stata quindi la conseguenza inevitabile della combinazione di questi errori strategici: la mancata specificità delle critiche rivolte alla sentenza impugnata e l’introduzione di argomenti non ammessi in quella sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: il processo ha una struttura rigida e ogni fase ha le sue regole. L’atto di appello definisce i confini della discussione nel grado successivo. Tentare di introdurre nuovi temi in Cassazione o criticare la sentenza impugnata in modo generico si traduce quasi certamente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per l’assistito. La precisione e la completezza dell’atto di appello sono, quindi, essenziali non solo per l’esito del secondo grado, ma anche per preservare la possibilità di un efficace ricorso al giudice di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché in parte non si confrontava adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata e in parte introduceva una questione (relativa all’attenuante del danno di lieve entità) che non era stata sollevata nel precedente atto di appello, risultando quindi una censura nuova e non ammissibile in Cassazione.
È possibile presentare nuove questioni legali per la prima volta in Cassazione?
No, la sentenza chiarisce che una questione non devoluta con l’atto di appello è considerata nuova e, pertanto, non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, pena l’inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo quanto deciso dalla Corte, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33337 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 14/01/2005
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 26.11.2024 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Terni, ha ridotto la pena inflitta a DancheN NOME COGNOME ad anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod.pen.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. e 62 bis cod.pen. con conseguente erronea applicazione della pena.
La difesa ha depositato memoria difensiva.
3. Il ricorso é inammissibile.
Con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la doglianza non si confronta con la sentenza impugnata atteso che già il giudice di primo grado ha applicato dette circostanze ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate.
Con riguardo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, nuovamente la censura non si confronta con la sentenza impugnata che ne ha escluso la concessione, tenuto conto dell’elevato coefficiente di propensione delittuosa che preclude un giudizio prognostico favorevole.
Quanto all’esclusione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., la questione non è stata devoluta con l’atto di appello sicché la censura in quanto nuova è inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, – il 17.9.2025