Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, viene respinto senza che la Corte entri nel vivo della questione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei motivi che portano a tale esito e delle relative conseguenze.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda analizzata riguarda un individuo che ha impugnato una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso si fondava su tre motivi principali:
1. Una presunta irregolarità procedurale, legata alla trattazione del processo d’appello in forma scritta (cartolare) nonostante l’astensione del difensore dall’udienza.
2. Contestazioni sulla configurabilità del reato per cui era stato condannato.
3. Lamentale per la mancata applicazione di una pena sostitutiva richiesta in precedenza.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse valido per procedere a un esame di merito, dichiarando il ricorso inammissibile.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si basa su una valutazione precisa e tecnica dei motivi addotti dal ricorrente. Vediamo perché ciascun punto è stato respinto.
La Questione Procedurale: Trattazione Cartolare e Astensione del Difensore
Il primo motivo è stato giudicato ‘manifestamente inconferente’. La Corte ha osservato che il rito cartolare era quello legalmente previsto e che la dichiarazione di astensione del difensore era specificamente limitata alla data dell’udienza. Pertanto, la scelta di procedere per iscritto non costituiva alcuna violazione e la doglianza era irrilevante ai fini della validità del processo.
La Ripetitività dei Motivi di Merito
Gli altri due motivi sono stati considerati ‘meramente riproduttivi’. Questo significa che il ricorrente si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già discusse e respinte dai giudici dei gradi precedenti. Non sono stati introdotti nuovi profili di illegittimità della sentenza, né sono state evidenziate manifeste incongruenze logiche nel ragionamento della Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare i fatti, ma a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già vagliato adeguatamente le questioni relative alla configurabilità del reato e all’applicazione della pena, fornendo argomentazioni giuridicamente corrette, puntuali e coerenti. Poiché il ricorso non ha sollevato vizi di legittimità validi (come una violazione di legge o un vizio logico palese della motivazione), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione del merito, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha agito in stretta conformità con l’art. 616 del codice di procedura penale, che disciplina proprio le conseguenze di tale esito.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione sottolinea quindi che l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile, sulla base di motivi seri e giuridicamente ammissibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge per un giudizio di Cassazione. Un motivo è stato ritenuto manifestamente irrilevante, mentre gli altri due erano una mera riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti nelle fasi precedenti del processo.
Cosa significa che un motivo è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo del ricorso si limita a ripetere le stesse identiche censure e argomentazioni già presentate e valutate dal giudice del merito (in questo caso, la Corte d’Appello), senza introdurre nuove questioni sulla legittimità della decisione o evidenziare vizi logici nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33902 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
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COGNOME NOME;:kPCO rio a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avvisi: aiie udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto il primo, riguardante l’avvenuta trattazione del processo appello ( in forma cartolare) malgrado la dichiarazione di astensione dalle udienze trasmessa dal difensore il giorno stesso dell’udienza è manifestamente inconferente, considerato il rito adotta e la specifica delimitazione della dichiarazione di astensione alla sola data di trattazione processo mentre gli altri due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia in relazione alla configurabilit del reato di cui all’art 341 -bi nei suoi costituti oggettivi, sia in relazione alla applicazione della pena sostitutiva sollecitata dalla difesa rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.