Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7893 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7893 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il 22/11/1999
NOME nato a BARI il 17/11/2001
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; letta la memoria depositata in data 20 dicembre 2024 con cui il difensore del COGNOME insiste nei motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo del ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME, che lamenta difetto di motivazione della sentenza impugnata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo, con cui il COGNOME lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, non è consentito implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nel caso di specie, da motivazione priva di illogicità manifesta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), tale dovendo ritenersi il percorso argomentativo che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto in considerazione della mancanza di elementi favorevoli all’invocata prevalenza (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450 – 01; da ultimo, Sez. 3, n. 46233 dell’14/11/2024 Durazzo, non massimata);
osservato che il primo motivo del ricorso proposto da COGNOME COGNOME che lamenta violazione degli artt. 628 e 337 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale ed alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in quello di furto tentato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché manifestamente infondato.
rilevato che i giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dal Lorusso sia connotata da violenza idonea a perfezionare gli elementi costitutivi dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata in ordine alla condotta pericolosa tenuta dal ricorrente nel corso della fuga a bordo della autovettura sottratta alla persona offesa). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella
valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui pi gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante ed alla mancata esclusione della recidiva, non è consentito.
rilevato che il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l’inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando l’accentuata propensione a delinquere desumibile dai plurimi precedenti-vedi pag. 5 della sentenza impugnata-). Il Collegio intende, in proposito, ribadire il principio di diritto secondo cui il giudice di merito, ne motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02);
rilevato che l’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso;
considerato che il terzo motivo del ricorso presentato nell’interesse del Lorusso, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., è aspecifico. La Corte territoriale, con motivazione esaustiva e priva di illogicità manifeste, ha correttamente argomentato sulla non concedibilità dell’invocata attenuante in considerazione della parzialità del risarcimento (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), così dando correttamente seguito ai principi di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, co pen., il risarcimento del danno deve essere integrale – e quindi comprensivo non
solo di quello patrimoniale ma anche di quello morale- (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, COGNOME, Rv. 282424 – 01) e che la valutazione in ordine alla congruità del risarcimento spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa (vedi Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, COGNOME, Rv. 284224 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 3130 del 30/11/2023, COGNOME, non massimata), complessivo giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità qualora -come nel caso di specie- sia congruamente e logicamente motivato (vedi Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, Ghouati, non massimata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così decisi n Roma, il 14 gennaio 2025.