Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
La presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione è una fase cruciale del processo penale, ma richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per rapina aggravata in concorso, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. La presunta assenza dell’elemento costitutivo del reato, ovvero l’impossessamento della cosa mobile altrui.
2. L’eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo che nessuno dei due superava il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo Motivo: La Genericità della Censura
Il primo punto sollevato dal ricorrente è stato giudicato “generico per indeterminatezza”. La Corte ha evidenziato come l’atto di ricorso non specificasse in modo chiaro e puntuale quali elementi della motivazione della sentenza d’appello fossero errati. In pratica, la difesa si è limitata a contestare l’assenza dell’impossessamento senza confrontarsi analiticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche esposte dai giudici di merito nelle pagine della sentenza impugnata.
Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono, permettendo al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente i rilievi mossi. In assenza di tale specificità, il motivo diventa una mera enunciazione di dissenso, non un’argomentata critica legale, rendendo così il ricorso inammissibile.
Secondo Motivo: La Pena e le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla pena e alle attenuanti, è stato respinto. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena è una valutazione di merito, preclusa al giudizio di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi evidenti.
Inoltre, per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione negativa, implicitamente superando tutti gli altri.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, essenziale per delimitare l’oggetto del giudizio di legittimità e per non trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito. Un ricorso vago non consente alla Corte di esercitare il proprio sindacato sulla corretta applicazione della legge. In secondo luogo, la chiara distinzione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto. Le valutazioni sull’entità della pena e sulla concessione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, e la Cassazione può intervenire solo in caso di vizi macroscopici nel percorso argomentativo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. Ogni censura deve essere dettagliata, specifica e ancorata al testo della sentenza impugnata. Affermare un principio di diritto o contestare un fatto in modo astratto non è sufficiente. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto delle proprie istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una corretta tecnica di redazione dell’atto, quindi, non è solo una questione di forma, ma una condizione essenziale per la tutela effettiva dei diritti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi siano generici, ovvero non specifichino in modo chiaro e puntuale le parti della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche della critica.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga, astratta e non si confronta direttamente con le argomentazioni del giudice. Secondo l’art. 581 c.p.p., il ricorso deve indicare con precisione gli elementi che si contestano, altrimenti non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
La Corte di Cassazione può riconsiderare l’entità della pena o la concessione delle attenuanti generiche?
No, di norma non può. La valutazione sulla congruità della pena e sulla concessione delle attenuanti è di competenza del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’assenza dell’elemento costitutivo dell’impossessamento nel reato di cui agli artt. 110, 628 k commi 1 e 3 n.1, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti preScritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione alle pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del} 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente