Ricorso inammissibile: quando l’appello alla Cassazione non supera il vaglio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi paletti per l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo perché la mera riproposizione dei motivi d’appello non costituisce una critica valida. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la differenza tra un ricorso fondato e uno destinato a essere respinto per ragioni procedurali, un tema cruciale per avvocati e cittadini che si confrontano con il sistema giudiziario penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna per il reato di concorso in tentata rapina impropria. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato tre principali motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere un annullamento della condanna o una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, concludendo per l’inammissibilità dell’intero ricorso. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sulla loro corretta formulazione, evidenziando tre vizi capitali.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato una semplice e ‘pedissequa’ reiterazione di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che un ricorso per cassazione deve assolvere a una funzione di critica argomentata avverso la sentenza di secondo grado. Non è sufficiente ripresentare le stesse argomentazioni, ma è necessario contestare specificamente le ragioni per cui il giudice d’appello le ha disattese. In assenza di questa critica mirata, i motivi sono considerati non specifici e, quindi, solo apparenti.
L’Introduzione di Nuove Censure in Cassazione
Il secondo motivo, relativo alla richiesta di riqualificare il reato in una fattispecie meno grave (furto ex art. 624 c.p.), è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di introdurre per la prima volta in sede di legittimità censure che non siano state dedotte in appello. Questa regola garantisce l’ordine processuale ed evita che la Cassazione si pronunci su punti non vagliati dal giudice di merito.
La Critica Generica alla Dosimetria della Pena
Anche il terzo motivo, che contestava la quantificazione della pena, è stato ritenuto generico e non consentito. La graduazione della pena, inclusa la valutazione di attenuanti e aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, ma può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato le sue scelte sanzionatorie, rendendo la critica infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul principio fondamentale che delimita le competenze dei diversi gradi di giudizio. La Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Il suo compito non è rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena, ma assicurare l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Un ricorso che tenta di ottenere un terzo giudizio di merito, riproponendo le stesse questioni fattuali o criticando genericamente le valutazioni discrezionali del giudice, snatura la funzione della Cassazione. Per questo motivo, le norme processuali impongono requisiti di specificità e novità (limitatamente alle questioni già devolute in appello) che, se non rispettati, conducono a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti delle proprie ragioni. È indispensabile strutturare un ricorso che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone vizi di legge o difetti motivazionali gravi e specifici. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati o la contestazione di scelte discrezionali ben motivate sono strategie destinate al fallimento. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile riproporre gli stessi motivi di appello nel ricorso in Cassazione?
No, la sentenza chiarisce che la mera e pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e respinti dal giudice di secondo grado rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità. È necessaria una critica argomentata della decisione impugnata.
Si può sollevare una nuova questione, come la riqualificazione del reato, per la prima volta in Cassazione?
No, il provvedimento conferma che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, una censura non dedotta come motivo di appello non può essere presentata per la prima volta in sede di legittimità, pena l’inammissibilità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
Generalmente no. La decisione ribadisce che la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può sindacare tale scelta solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non per sostituire la propria valutazione. Una critica generica non è sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17256 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge e di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di concorso in tentata rapina impropria contestato all’odierno ricorrente, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (come emerge, in particolare dalla pag. 5 della impugnata sentenza, in cui i giudici di appello confermano la valutazione e le argomentazioni alla base decisione del primo giudice), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del reato ascritto all’imputato nella fattispecie meno afflittiva di cui all’art. 624, cod. pen., non consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
osservato che anche il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena operata dalla Corte territoriale risulta generico oltre che non consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg 9-10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore f l Presidente