Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Ammissibilità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza dei motivi di impugnazione siano cruciali, ribadendo che un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di vizi procedurali. La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto le istanze di due ricorrenti, evidenziando principi fondamentali in materia di attenuanti generiche, specificità dei motivi e limiti all’introduzione di nuove censure nel giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Due Appelli, un Unico Esito
La vicenda processuale riguarda due soggetti che hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Sebbene i ricorsi fossero distinti, entrambi hanno subito la stessa sorte: la declaratoria di inammissibilità.
Il primo ricorrente lamentava due presunte violazioni:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’erronea applicazione della legge riguardo alla rinuncia ad alcuni motivi d’appello, sostenendo che non fosse stata valida.
Il secondo ricorrente, invece, contestava:
1. La sua affermazione di responsabilità, con un motivo ritenuto però vago e non specifico.
2. La mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato singolarmente ogni motivo, giungendo a conclusioni nette che hanno determinato l’esito del giudizio. L’analisi si è concentrata sui requisiti formali e sostanziali che ogni impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
Le Censure del Primo Ricorrente: Attenuanti e Rinuncia
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: le circostanze attenuanti generiche non sono una “benevola concessione” del giudice. Il loro riconoscimento richiede la presenza di elementi e circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena. La semplice assenza di elementi negativi non è sufficiente. In questo caso, il giudice di merito aveva legittimamente motivato il diniego proprio sulla base della mancanza di tali elementi positivi.
Riguardo al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. La rinuncia ai motivi di appello era stata effettuata dal difensore, munito di una procura speciale rilasciata dall’imputato. Tale procura conferiva al legale il potere specifico di compiere quell’atto, rendendo la rinuncia pienamente valida ed efficace.
Le Doglianze del Secondo Ricorrente: Genericità e Motivi Nuovi
Il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile per altre ragioni, altrettanto importanti dal punto di vista procedurale.
Il primo motivo, relativo alla contestazione della responsabilità, è stato giudicato generico. La legge (art. 581 c.p.p.) richiede che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In questo caso, il ricorrente non aveva indicato gli elementi precisi a base della sua censura, impedendo alla Corte di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
Il secondo motivo, riguardante l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale sancisce il divieto di dedurre con il ricorso per cassazione motivi diversi da quelli enunciati nell’atto di appello. Si tratta di un principio fondamentale per garantire la corretta progressione del processo e impedire che vengano introdotte per la prima volta questioni nel giudizio di legittimità che dovevano essere sottoposte al giudice di merito.
le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. La ratio dietro la reiezione del motivo sulle attenuanti generiche è quella di evitare automatismi e di ancorare ogni decisione a una valutazione concreta e motivata di elementi positivi. Non si tratta di un premio, ma del riconoscimento di una situazione meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
La dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi, invece, protegge l’efficienza del sistema giudiziario. Un motivo generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quale parte della decisione precedente sia contestata e perché, trasformando l’appello in un’esplorazione generica anziché in un controllo mirato su specifici errori.
Infine, il divieto di introdurre motivi nuovi in Cassazione è essenziale per la struttura del processo. Il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non un terzo grado di giudizio dove ridiscutere l’intera vicenda o sollevare questioni mai poste prima.
le conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per la Corte di Cassazione è stretta e richiede un’estrema perizia tecnica. Per evitare un ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e, soprattutto, che siano stati correttamente proposti nei precedenti gradi di giudizio. Questa pronuncia serve da monito: la giustizia non ammette imprecisioni o strategie processuali tardive. La conseguenza di tali errori non è solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un tribunale può rifiutarsi di concedere le circostanze attenuanti generiche?
Un tribunale può negare le attenuanti generiche perché non costituiscono una concessione discrezionale, ma richiedono la presenza di elementi o circostanze positive che giustifichino una riduzione della pena. La sola assenza di elementi negativi non è sufficiente per il loro riconoscimento.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per genericità?
Un motivo di ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non indica in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che lo sostengono, impedendo così al giudice di individuare con precisione i punti della sentenza impugnata che si contestano.
È possibile presentare per la prima volta una questione legale davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile. La legge processuale vieta di presentare in Cassazione motivi di ricorso che non siano già stati enunciati nei precedenti gradi di giudizio. Qualsiasi nuova censura, come la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non avanzata in appello, verrà dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il DATA_NASCITA
NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo – si veda pag. 6 della sent. impugnata (Ex Multis, Sez. 4, n. 32872 dell’8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01);
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 599-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato in quanto la rinuncia ai motivi di appello è stata effettuata dal difensore munito di procura speciale rilasciata dall’imputato e depositata in atti e in udienza;
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta né come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5) che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, né a verbale di udienza;
osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024