Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 694 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 694 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 5.06.2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 6 cod. pen., condannandolo alla pena di gius (fatto avvenuto in Roma il 31 agosto 2024).
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un solo motivo la violazione dell’art. 606 lett. cod.proc.pen. per non avere la Corte d’appello dato conto delle emergenze processuali ritenute determinanti ai fini della decisione.
Il ricorso é inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo la questione della carenza di motivazione é prospettata in termin generici, non essendo indicate le specifiche questioni alle quali la Corte di me non avrebbe risposto.
Ed inoltre la doglianza è stata già stata ritenuta generica dal giudice dell’app dovendo trovare quindi applicazione il principio secondo cui il difetto motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, non pu formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano vizi da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Rv. 173343 Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ‘e della somma di elio tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’11 novembre 2025 Il Con GLYPH estensore GLYPH Il Pr GLYPH nt&