Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di un imputato per un reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110/75. La pena inflitta era di 6 mesi di reclusione e 6.000,00 euro di multa. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo.
Non soddisfatto dell’esito, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un generico “vizio di motivazione” della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché la Genericità Rende il Ricorso Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano affetti da una “genericità” tale da renderli del tutto astratti e “svincolati dalla concreta dimensione dei contenuti argomentativi della decisione impugnata”.
In altre parole, il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla sentenza della Corte d’Appello. Non ha indicato dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero sbagliato nel loro ragionamento. Si è limitato a enunciare un vizio di motivazione senza calarlo nella realtà del caso specifico. Per la Cassazione, un motivo di ricorso non può essere una formula vuota, ma deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Spese Processuali
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Al contrario, comporta effetti molto concreti per chi lo ha proposto:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutte le spese relative al procedimento in Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: La Corte ha inoltre condannato l’imputato a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria scatta quando non emergono elementi per escludere la “colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Ciò significa che il ricorso era talmente privo di fondamento che la sua proposizione è stata considerata una negligenza.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario che richiede rigore e specificità. Presentare motivi generici non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma espone anche a sanzioni economiche rilevanti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di prove che escludano la sua colpa, a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la “genericità dei motivi addotti”. Le argomentazioni erano formulate in modo astratto e non si confrontavano specificamente con le ragioni esposte nella decisione della Corte d’Appello.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità e a chi va pagata?
In questo specifico caso, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia programmi di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 17 maggio 2023 la Corte di Appello di Palermo ha conferma sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, appellata da COGNOME NOME, ch lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per di cui all’art. 4 L. 110/75.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, f modo del tutto astratto e svincolato dalla concreta dimensione dei contenuti argom della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagame spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella deter della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente