Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi di ricorso;
considerato che NOME COGNOME ripropone, con l’atto introduttivo del giudizio di legittimità e con la successiva memoria del 12 settembre 2023, obiezioni iterative di quelle sollevate con l’impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici;
che, avuto specificamente riguardo al primo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con indirizzo consolidato e condiviso, che «In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del AVV_NOTAIO, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest’ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, COGNOME, Rv. 274649; Sez. 1, n. 44221 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260897; Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238767);
che, nel caso di specie, la pericolosità sociale dell’imputato è stata ritenuta sulla scorta della condanna definitiva per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e di quelle per contravvenzione al figlio di via obbligatorio, sintomo di propensione alla trasgressione, oltre che delle segnalazioni per reati di varia natura e della costante presenza all’interno di aree autostradali, contegno foriero di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero su elementi di fatto attestanti che il destinatario rientra nelle categorie previste per legge anziché su illazioni, congetture e sospetti (in proposito, cfr. Sez. 1, n. 41738 del 16/09/2014, Ripa, Rv. 260515; Sez. 1, n. 4426 del 05/12/2013, Tabacu, Rv. 259015);
che le residue censure muovono dalla contestazione del rilievo, operato dai giudici di merito ed alieno, invero, da qualsivoglia deficit logico, secondo cui l’esito degli accertamenti compiuti, rispettivamente, il 21 ottobre ed il 6 dicembre 2019 dimostra che COGNOME si è portato in due distinte occasioni presso l’area di servizio autostradale sita nel comune di San Pietro Terme, dal cui territorio deve ragionevolmente inferirsi egli si sia, medio tempore, allontaNOME (apparendo, invece, del tutto innplausibile che egli, aduso a portarsi presso le aree di servizio dislocate lungo il percorso autostradale, si sia ininterrottamente trattenuto all’interno di quel comune, ove non può contare su presidi di ordine logistico ed abitativo, per oltre 45 giorni), ciò che giustifica la duplicazione degli addebiti e, in uno, il riconoscimento della continuazione ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.