Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35237 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/02/2024 del TRIBUNALE LIBERTA’ di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, nel rigettare la richiesta di riesame avanzata da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza emessa l’8 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, e per più episodi di furto in abitazione.
Secondo la pubblica accusa, lo COGNOME sarebbe partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti in
abitazione, da eseguire nel territorio dei comuni di Catania, San Giovanni la Punta, Sant’Agata Li Battiati e Tremestieri etneo. Lo COGNOME, in particolare, avrebbe avuto il ruolo di esecutore materiale dei delitti.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 416 cod. pen.
Il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale non avrebbe motivato in maniera adeguata in ordine allo stabile inserimento dell’indagato nel tessuto organizzativo del sodalizio né avrebbe indicato i fini comuni perseguiti dagli associati.
Contesta la qualificazione giuridica del reato, contestato dalla pubblica accusa come partecipazione ad associazione per delinquere, sostenendo che, nel caso in esame, non sussisterebbero elementi sufficienti a integrare la fattispecie di cui all’art. 416 cod. pen.
Sostiene che l’indagato avrebbe avuto un ruolo del tutto marginale e che «l’occasionalità e la temporaneità degli incontri svoltisi per strada» non sarebbero compatibili con la necessaria «stabilità dell’accordo criminale».
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. pen.
Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che: i fatti risalirebbero al «2020»; sarebbe «assolutamente insussistente la pericolosità sociale del sig. COGNOME»; non sussisterebbero esigenze «tali da giustificare una misura così afflittiva in capo al COGNOME»; la misura in atto potrebbe essere soddisfatta con l’applicazione di misure meno afflittive.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di
manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Al riguardo, va ricordato che «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438).
Va evidenziato che, in ogni caso, il Tribunale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ha motivato in maniera adeguata, coerente e senza incorrere in alcun vizio logico (cfr. pagine 2 e ss. dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale si è ampiamente soffermato sulla struttura del sodalizio, evidenziando in particolare l’utilizzo della cassa comune e la predisposizione di mezzi comuni per il perseguimento del fine associativo, costituito dalla realizzazione di una serie indeterminata di furti in abitazione, da perpetrare a Catania e in altri comuni limitrofi alla città etnea. Con particolare riferimento all’indagato, ha evidenziato anche la partecipazione dello COGNOME a ben quattro reati-fine.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, invero, si presenta del tutto generico, essendo privo di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia l’ordinanza impugnata. Il ricorrente, infatti, si limita a generiche asserzioni, che, peraltro, non sembrano riferirsi al caso in esame, che attiene a un reato contestato con condotta perdurante e anche a fatti commessi nel dicembre 2021.
Il Tribunale, in ogni caso, ha reso una motivazione adeguata anche con riferimento alle esigenze cautelari, ponendo in rilievo la gravità della condotta, evidenziata dall’elevata “professionalità” manifestata dall’indagato nella perpetrazione dei delitti, nonché la sua negativa personalità, evidenziata dai numerosi precedenti penali. Ha posto, infine, in rilievo le precedenti condanne per evasione, che, sebbene non recenti (l’ultima risale al 2017), costituivano,
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comunque, un indice della scarsa propensione dell’indagato a rispettare la legg e i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa del ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-te disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 29 maggio 2024.