Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello si Scontrano con le Prove Oggettive
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di una strategia difensiva che tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il caso riguarda due ricorrenti, condannati in appello per reati di lesioni personali e resistenza, che vedono le loro istanze respinte per la genericità e la natura fattuale delle censure sollevate.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso in Cassazione. Il primo era stato condannato per lesioni personali, mentre il secondo per resistenza e lesioni personali. Il ricorso, presentato con un unico atto, si basava principalmente su due motivi.
Il primo motivo, sollevato dall’imputato per resistenza, lamentava un vizio di motivazione della sentenza d’appello. Il secondo, comune a entrambi, criticava il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione, sostenendo che uno dei due fosse stato precedentemente aggredito da un terzo.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la loro totale inammissibilità. I giudici hanno sottolineato un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, ma solo per contestare vizi di legge o di logica nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i motivi presentati erano stati giudicati come ‘articolati interamente in fatto’ e ‘generici’. I ricorrenti, invece di evidenziare errori giuridici, hanno tentato di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella, motivata e puntuale, già fornita dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende automaticamente il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su considerazioni precise. In primo luogo, il motivo relativo al reato di resistenza è stato ritenuto generico, poiché non si confrontava specificamente con la dettagliata motivazione fornita dai giudici di secondo grado.
In secondo luogo, e con ancora maggior peso, è stato analizzato il motivo relativo all’attenuante della provocazione. La Corte d’Appello aveva già chiarito, nella sua sentenza, perché tale attenuante non potesse essere concessa. La presunta aggressione subita da uno dei ricorrenti non era stata provata con certezza. Anzi, le prove raccolte andavano in direzione opposta. Le dichiarazioni testimoniali a favore dei ricorrenti erano state definite ‘assolutamente inattendibili’ e, soprattutto, si trovavano in ‘netto contrasto’ con le immagini registrate dal sistema di sorveglianza. Di fronte a prove oggettive e a una motivazione coerente della corte territoriale, la Cassazione non può fare altro che prendere atto dell’impossibilità di rimettere in discussione il merito della vicenda.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un caposaldo della procedura penale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si possono riaprire le discussioni sui fatti o sulla credibilità dei testimoni. Se la motivazione della sentenza di merito è logica, coerente e basata sulle prove acquisite, un ricorso che si limita a contestare la ricostruzione fattuale è destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della temerarietà del loro tentativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e di natura puramente fattuale. I ricorrenti cercavano una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Come hanno influito le immagini della videosorveglianza sulla decisione?
Le immagini sono state decisive. Hanno smentito le dichiarazioni dei testimoni a favore dei ricorrenti, dimostrando che la loro versione dei fatti, inclusa la presunta provocazione, era inattendibile e in contrasto con le prove oggettive.
È possibile contestare la valutazione delle prove in Cassazione?
No, secondo quanto emerge dalla decisione, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o la credibilità dei testimoni. La Corte si limita a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35901 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi degli imputati NOME, condannato per il reato di lesioni personali, e NOME RAGIONE_SOCIALE, condannato per il reato di resistenza e lesioni personali, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia.
Rilevato che il motivo di NOME RAGIONE_SOCIALE, relativo al vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza, è articolato interamente in fatto ed è, comunque, generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla Corte di appello a pagina 7 della sentenza impugnata.
Osservato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione in capo a entrambi i ricorrenti, è, anch’esso, articolato in fatto e ha comunque trovato puntuale risposta a pagina 8 della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che 1) non può ritenersi provata con certezza l’aggressione che NOME ha dichiarato di avere subito da NOME; 2) la prova non può essere ricavata dalle dichiarazioni dibattimentali rese dai testimoni in quanto assolutamente inattendibili, e in netto contrasto con quanto emerso dalle immagini del sistema di sorveglianza.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibilt * i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024