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Errore del medico e decesso della vittima

In relazione alla sussistenza del nesso di causa tra la condotta contestata ed il verificarsi dell’evento morte, si osserva che riconosciuta l’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche coma causa delle lesioni per il principio dell’equivalenza delle condizioni e quindi dell’efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre solo l’evento. Inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa omissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l’errore del medico non può prescindere dall’evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra.

Pubblicato il 12 February 2007 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

In relazione alla sussistenza del nesso di causa tra la condotta contestata ed il verificarsi dell’evento morte, si osserva che riconosciuta l’inosservanza delle disposizioni antinfortunistiche coma causa delle lesioni per il principio dell’equivalenza delle condizioni e quindi dell’efficienza causale di ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, il nesso eziologico viene meno solo se è interrotto da un fattore sufficiente a produrre solo l’evento.

In particolare nel caso di lesioni personali cui sia seguito il decesso della vittima la colpa dei medici, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell’agente perché questi provocando tale evento (le lesioni) ha reso necessario l’intervento dei sanitari, la cui imperizia o negligenza non costituisce un fatto imprevedibile ed atipico, ma un’ipotesi che si inserisce nello sviluppo della serie causale.

Inoltre, mentre è possibile escludere il nesso di causa in situazioni di colpa omissiva, nel caso di omissioni di terapie che dovevano essere applicate per impedire le complicanze, l’errore del medico non può prescindere dall’evento che ha fatto sorgere la necessità della prestazione sanitaria, per cui la catena causale resta integra.

Cassazione Penale, Quarta Sezione, Sentenza n. 41943 del 4 ottobre 2006 – depositata il 21 dicembre 2006

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