Ricorso inammissibile: perché specificità e autosufficienza sono cruciali
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la forma diventa sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso inammissibile è spesso il risultato di vizi procedurali che vanificano le ragioni di merito. L’ordinanza in esame, relativa a un caso di tentata rapina, illustra perfettamente due dei più comuni motivi di inammissibilità: l’aspecificità dei motivi e la violazione del principio di autosufficienza. Analizziamo insieme la decisione per capire come evitare questi errori cruciali.
I fatti del caso e la duplice condanna
Il procedimento nasce da un’accusa per il reato di tentata rapina. L’imputato viene condannato sia in primo grado che in appello. I giudici di merito, sulla base delle prove raccolte, hanno ritenuto pienamente dimostrata la sua responsabilità penale, descrivendo in modo dettagliato le condotte violente poste in essere. La sentenza della Corte d’Appello, confermando la decisione del primo giudice (realizzando la cosiddetta “doppia conforme”), ha fornito una motivazione definita dalla Cassazione “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”.
L’impugnazione davanti alla Suprema Corte
Nonostante la doppia condanna, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentra su un unico motivo: la presunta violazione degli articoli 56 e 628 del codice penale (che disciplinano il tentativo e la rapina) e un vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo agli elementi costitutivi del reato.
La decisione: un ricorso inammissibile sotto ogni profilo
La Corte di Cassazione, tuttavia, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un’analisi preliminare degli aspetti procedurali del ricorso, riscontrando due gravi carenze.
Il vizio di aspecificità
Il primo problema rilevato è l’aspecificità del motivo. I giudici supremi notano come le doglianze del ricorrente non siano altro che una “reiterazione di medesime doglianze” già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica specifica e puntuale contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre gli stessi argomenti. Questo rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile, perché non si confronta efficacemente con la logica della decisione impugnata.
La violazione del principio di autosufficienza
Il secondo, e forse più importante, vizio è la mancanza di autosufficienza. La Corte ribadisce un principio cardine del giudizio di legittimità: chi ricorre ha l’onere di “suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti richiamati”. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a riportare “meri stralci di singoli brani di prove dichiarative”, estrapolandoli dal loro contesto. Questo metodo, definito di “indebita frantumazione dei contenuti probatori”, impedisce alla Cassazione di valutare la fondatezza della critica, poiché al giudice di legittimità è precluso l’esame diretto del fascicolo processuale.
Le motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è netta e si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, le censure basate su apprezzamenti di fatto, come la ricostruzione della dinamica del reato operata dai giudici di merito, sono insindacabili in questa sede, a meno che non emerga una manifesta illogicità o contraddittorietà. Nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta logica, completa e razionale, rendendo le critiche del ricorrente un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la prassi legale. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un rigore tecnico assoluto. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni nel merito; è indispensabile articolarle in una forma che rispetti i canoni procedurali. In particolare, è necessario:
1. Formulare motivi specifici: Le critiche devono essere mirate contro la sentenza impugnata, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi logici, senza limitarsi a ripetere le difese precedenti.
2. Garantire l’autosufficienza: Ogni atto o documento menzionato a sostegno del ricorso deve essere trascritto integralmente, per mettere la Corte nelle condizioni di decidere senza dover accedere ad altre fonti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, come la somma di 3.000 euro comminata in questo caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era ‘aspecifico’, poiché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, e mancava del requisito dell’ ‘autosufficienza’, in quanto il ricorrente aveva riportato solo stralci parziali delle prove invece di trascriverle integralmente.
Cosa significa ‘principio di autosufficienza’ del ricorso?
Significa che il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari perché la Corte di Cassazione possa decidere sulla sua fondatezza. Chi ricorre ha l’onere di trascrivere integralmente gli atti e le prove che cita, senza costringere i giudici a cercare le informazioni nel fascicolo processuale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine a sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina è aspecifi quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fat all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appell affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grad come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordin reato di tentata rapina (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata nella part cui i giudici di appello hanno descritto correttamente le condotte violente post in essere dal RAGIONE_SOCIALE), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il pr della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto n qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e insindacabili in questa sede;
rilevato, inoltre, che il ricorso è privo del requisito dell’autosufficienza. Il Coll intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, allorquando la dogli abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è one del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la comple trascrizione dell’integrale contenuto degli atti richiamati, dovendosi rit precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’intero fascicolo (vedi S n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071 – 01; Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, COGNOME, non massimata). Non è sufficiente, pertanto, riportare mer stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo conte dell’atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall’indebita frantumazione contenuti probatori (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.