Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza n. 44440 del 2023 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’analisi del provvedimento chiarisce la distinzione fondamentale tra valutazione dei fatti, riservata ai giudici di merito, e controllo sulla corretta applicazione della legge, unico compito della Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che lo aveva condannato per il reato di tentata rapina. L’unico motivo di appello si concentrava sulla qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, la difesa sosteneva che gli eventi, così come accaduti, non configurassero il reato di tentata rapina, ma un’altra fattispecie meno grave, criticando il modo in cui i giudici di secondo grado avevano interpretato le prove.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che le argomentazioni del ricorrente, pur presentate come una presunta ‘violazione di legge’, in realtà miravano a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti. L’imputato non contestava un errore nell’applicazione delle norme giuridiche, ma proponeva una valutazione delle prove diversa da quella, logicamente motivata, compiuta dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di accertare come si sono svolti gli eventi, valutando le prove (testimonianze, documenti, perizie). La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare questo materiale probatorio. Il suo ruolo, come ribadito citando la storica sentenza delle Sezioni Unite ‘Dessimone’ (n. 6402/1997), è quello di verificare se il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e se la sua motivazione sia logica e non contraddittoria.
Il tentativo del ricorrente di ottenere una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è stato quindi considerato un tentativo di invadere una sfera di competenza esclusiva del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva già risposto alle stesse doglianze, fornendo una motivazione coerente e priva di vizi logici, rendendo così l’ulteriore contestazione in sede di legittimità inaccettabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda presentare ricorso in Cassazione. È inutile e controproducente basare il proprio appello su una diversa interpretazione delle prove o su una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Un ricorso, per avere successo, deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione (come illogicità o contraddittorietà). In caso contrario, la conseguenza è una secca dichiarazione di inammissibilità, con la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare una violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di esclusiva competenza del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce che il ruolo della Corte di Cassazione è quello di ‘giudice di legittimità’. Il suo compito non è riesaminare nel merito la vicenda, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44440 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44440 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapin tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, rispondendo alle medesime doglianze dedotte in appello, con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettur degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, de 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.