Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole del gioco. Non si tratta di un terzo processo dove tutto viene ridiscusso, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello mal impostato porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la vicenda processuale. Il caso riguarda una condanna per tentato furto aggravato, ma i principi espressi sono validi per ogni tipo di ricorso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per tentato furto aggravato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. La sua difesa si basava su due argomentazioni principali, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
Il ricorrente ha presentato due motivi principali per contestare la sentenza della Corte d’Appello:
1. Una ‘rilettura’ dei fatti: Il primo motivo criticava la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi di fatto e di giungere a una conclusione diversa e più favorevole.
2. Questioni nuove: Il secondo motivo lamentava la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, aspetti che avrebbero potuto ridurre la pena.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per ragioni puramente procedurali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri del nostro sistema processuale penale, che ogni avvocato e cittadino dovrebbe conoscere.
Il Divieto di Riesame del Merito
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di Cassazione è un giudizio ‘di legittimità’, non ‘di merito’. Questo significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Proporre una semplice ‘rilettura’ alternativa degli elementi di prova, come ha fatto il ricorrente, è un’attività riservata esclusivamente al giudice di merito e, quindi, inammissibile in Cassazione.
La Preclusione dei Motivi Nuovi
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha applicato un’altra regola ferrea, sancita dall’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Non è possibile presentare in Cassazione doglianze che non siano state specificamente sollevate nei motivi di appello. Nel caso di specie, la questione della recidiva e delle attenuanti generiche non era stata oggetto dei motivi di appello; pertanto, non poteva essere introdotta per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Questo principio garantisce che il giudizio di Cassazione sia una critica alla decisione impugnata, e non un’occasione per sollevare questioni mai dibattute prima.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il successo di un ricorso in Cassazione dipende in modo cruciale dalla sua corretta impostazione tecnica. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza; è necessario formulare i motivi di ricorso come vizi di legittimità, ovvero come errori di diritto commessi dal giudice precedente. Chiedere una nuova valutazione delle prove è una strada senza uscita. Allo stesso modo, è fondamentale che tutte le questioni rilevanti siano state sollevate già nel giudizio di appello, pena la preclusione in sede di legittimità. La decisione si conclude, come da prassi in caso di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente ha chiesto una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, e ha introdotto per la prima volta questioni (recidiva e attenuanti) che non erano state sollevate nei motivi d’appello.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se si presentano motivi di ricorso in Cassazione che non erano stati sollevati in Appello?
Secondo l’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, tali motivi vengono considerati inammissibili. Le questioni devono essere state devolute al giudice d’appello per poter essere esaminate in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12984 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 11/11/1968
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
•
Rilevato che NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza dellEi :or -te d’Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con ii5 ivale era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di cui al2liartt. 56, 624, 625 n. 2), 5) e 7), 61 n. 5) cod. pen.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violaziene di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della p ?.nale responsabilità – è unicamente volto ad una “rilettura” degli elementi di fatta posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv, ta al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lz mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 2491 , !:’ 1, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260).
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia GLYPH di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva e all’emessa applicazione delle attenuanti generiche – non è consentito in sede di leg imità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 cc mma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportala nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soni . la di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
NOME COGNOMENOME COGNOME