La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35395/2024, torna a pronunciarsi su un principio cardine del diritto processuale penale: l’attualità del pericolo come presupposto indispensabile per l’applicazione di misure cautelari. Il caso analizzato offre uno spunto di riflessione fondamentale su come la gravità di un fatto, se collocato in un contesto storico eccezionale e lontano nel tempo, non possa da sola giustificare una restrizione della libertà individuale.
I Fatti del Caso
Un autista soccorritore, dipendente di una società che gestiva il servizio di emergenza sanitaria, veniva sottoposto a misura cautelare per il reato di peculato (art. 314 c.p.). L’accusa era di essersi impossessato, in concorso con un infermiere professionale, di kit per tamponi Covid durante il periodo dell’emergenza pandemica del 2021. Secondo la Procura, i due avrebbero utilizzato i kit, di cui avevano la disponibilità in ragione del loro servizio, per effettuare test privatamente in cambio di un corrispettivo di circa 20 euro.
Il Tribunale del Riesame, pur accogliendo parzialmente l’istanza difensiva, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall’esercizio del servizio per otto mesi. L’indagato decideva quindi di ricorrere per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa articolava due motivi principali:
- Violazione di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari: Si contestava che la valutazione del pericolo di reiterazione del reato fosse basata su un giudizio moralistico e non su elementi concreti. La difesa sottolineava che l’indagato era incensurato e che i fatti erano circoscritti a un periodo storico eccezionale e ormai superato, quello pandemico.
- Errata qualificazione giuridica: L’autista sosteneva di non poter essere qualificato come incaricato di pubblico servizio e che, pertanto, la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nel meno grave reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
L’analisi della Corte sull’attualità del pericolo
La Suprema Corte ha ritenuto di esaminare con priorità il secondo motivo, dichiarandolo però inammissibile. Successivamente, ha accolto il primo motivo, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata.
La questione della qualifica soggettiva
Sul secondo punto, la Corte ha osservato che la doglianza era irrilevante ai fini della decisione. Anche se si fosse escluso che l’autista fosse un incaricato di pubblico servizio, la sua partecipazione in concorso con l’infermiere (la cui qualifica pubblicistica non era contestata) era sufficiente a configurare il reato di peculato. Pertanto, l’eventuale accoglimento del motivo non avrebbe sortito alcun effetto favorevole per il ricorrente, rendendolo inammissibile per carenza di interesse.
La valutazione sull’attualità del pericolo di reiterazione
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del primo motivo. La Cassazione ha ribadito che il requisito dell’attualità del pericolo, previsto dall’art. 274, lett. c), c.p.p., impone al giudice una valutazione prognostica ancorata a elementi fattuali specifici. Non è sufficiente la mera probabilità che l’indagato torni a delinquere, ma è necessario che tale rischio sia concreto, imminente e attuale.
Le Motivazioni della Decisione
Il Tribunale del Riesame aveva desunto il pericolo di reiterazione dalla particolare gravità della condotta e dalle modalità “ben collaudate” del presunto illecito, sintomatiche di un’insensibilità verso la tutela della salute pubblica durante l’emergenza pandemica. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione del tutto insufficiente. Secondo i giudici di legittimità, il ragionamento del Tribunale era “interamente calibrato sulle modalità della condotta tenuta in passato, in uno specifico ed eccezionale contesto di emergenza sanitaria”. Mancava, invece, qualsiasi elemento fattuale che consentisse di “attualizzare” detto pericolo.
La Corte ha sottolineato come il Tribunale avesse omesso di considerare le circostanze peculiari del caso: il significativo tempo trascorso dai fatti (risalenti al 2021) e lo stato di incensuratezza del ricorrente. Di fatto, la motivazione si limitava a stigmatizzare un comportamento passato senza proiettarlo nel presente per dimostrarne l’attuale pericolosità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio di garanzia fondamentale: una misura cautelare non può fondarsi su un giudizio di riprovevolezza morale legato a fatti passati. La prognosi di pericolosità sociale deve essere ancorata al presente. Il giudice deve individuare elementi concreti e specifici che rendano probabile, qui e ora, la commissione di nuovi reati. Un contesto eccezionale e irripetibile, come quello della pandemia, unito al tempo trascorso e all’assenza di precedenti penali, sono fattori che indeboliscono fortemente la presunzione di un’attualità del pericolo. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Messina, che dovrà effettuare una nuova valutazione, più rigorosa e attenta ai principi enunciati dalla Suprema Corte.
Quando il pericolo di commettere nuovi reati è considerato ‘attuale’ per giustificare una misura cautelare?
Secondo la Corte, il pericolo è ‘attuale’ non solo quando è altamente probabile che l’imputato torni a delinquere, ma quando vi sono elementi fattuali specifici che dimostrano la concreta possibilità di una prossima occasione per commettere reati della stessa specie. La valutazione non può basarsi esclusivamente sulla gravità di fatti passati, soprattutto se avvenuti in un contesto eccezionale e lontano nel tempo.
È possibile essere accusati di peculato anche se non si riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio?
Sì, è possibile. La sentenza chiarisce che la partecipazione a titolo di concorso in un reato di peculato commesso da un soggetto che possiede la qualifica pubblicistica (nel caso di specie, l’infermiere) è sufficiente a far rispondere del medesimo reato anche il concorrente che ne è privo.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza pur non accogliendo il motivo sulla qualifica del reato?
La Corte ha annullato l’ordinanza perché ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di attualità del pericolo di reiterazione. Sebbene il motivo sulla qualificazione giuridica del reato sia stato dichiarato inammissibile, l’accoglimento del vizio di motivazione sulle esigenze cautelari è stato sufficiente a determinare l’annullamento della misura, con rinvio per un nuovo esame su quel punto specifico.