Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7156 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7156 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGHERIA il 11/09/1974
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 marzo 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 10 dicembre 2022 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge in ordine alla ritenuta configurazione della sua responsabilità penale per il delitto ascrittogli; vizio di motivazione con riguardo all’eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, nonché in ordine all’omessa concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere ribadito come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con la prima doglianza, un’inammissibile considerazione alternativa del compendio
probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riserv giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merit affermare la sua responsabilità penale in ordine all’integrazione del reato di f aggravato contestatogli (cfr. p. 2).
2.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, dovendo essere osservato come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparat argomentativo (cfr. pp. 2 e s.), di pieno rispetto della previsione normat quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio, nonché de motivi di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime d equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, ovvero dell’omes riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti giudice nella determinazione della pena, del resto, si richiede solo nel caso in la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudic merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2 Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024