Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46067 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46067 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in IRAN avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE DI APPELLO DI LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo a) (art. 614 c.p.) perché l’azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, eliminando il relativo trattamento sanzionatorio e dichiarando, nel resto, inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 09/11/2022 della Corte di appello di Lecce che, per quello che qui interessa, ha confermato la sentenza in data 02/03/2022 del Tribunale di Brindisi, nella parte in cui lo aveva condannato per i reati di violazione di domicilio con violenza sulle cose e di tentativo di estorsione.
Deduce:
“Declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p. per mancanza di
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condizione di procedibilità in ordine al reato di cui all’art. 614, commi 1, 2 e 4 c.p (Capo A)”.
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente osserva che il reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose è divenuto procedibile a querela della persona offesa, per effetto della c.d. riforma Cartabia; che la Corte di appello, dopo la pronuncia della sentenza, con provvedimento del 2.1.2023, notificato il 3.1.2023, informava la persona offesa COGNOME NOME, in ordine alla possibilità di sporgere formale querela; che decorsi venti giorni, così come previsti dall’art. 85, comma 2, decreto legislativo n. 150 del 2022, non risulta pervenuta alcuna querela.
Chiede, pertanto, che sia dichiarata la non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen., per mancanza della condizione di procedibilità.
“Violazione art. 606 lett. B – D – E c.p.p. risultando del tutto contraddittoria, illogica ed illegittima la motivazione in ordine alla qualificazion giuridica del fatto nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. in luogo dell’art. cod. pen.”.
Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, su cui si fonda l’affermazione di responsabilità, pur in mancanza di riscontri e pur in presenza di contrasto tra quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali e in dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la possibilità di verificare la sussistenza della condizione di procedibilità suppone la corretta instaurazione del rapporto processuale.
A tale proposito questa Corte ha già chiarito che «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l’improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull’inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall’ipotesi di “abolitio criminis”, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (Fattispecie di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5) cod. pen.)», (Sez. 5 – , Sentenza n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 – 01; nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01).
Il ricorso, come si vedrà, è inammissibile, con la conseguenza che non può essere verificata l’esistenza della condizione di procedibilità.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
Esso, infatti, si sviluppa lungo un’analisi delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, offrendo un percorso ricostruttivo e valutativo alternativo a quello seguito dai giudici di merito, senza che sia possibile rinvenire doglianze scrutinabili nel
giudizio di legittimità.
A fronte di una motivazione adeguata, completa per avere dato risposta a tutti i motivi di gravame, logica e non contraddittoria, il ricorso oppone le medesime questioni sollevate con l’appello, senza esporre un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che viene, per lo più, pretermessa.
Da qui una pluralità di ragioni di inammissibilità.
2.1. Con riguardo ai ricorsi caratterizzati dalla mera reiterazione dei motivi di appello, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni difensive si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del motivo in esame, con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata sia sotto il profilo della valutazione della credibilità e attendibilità della persona offesa, sia sotto il profi della prova della preesistenza di un rapporto economico, tale da ricondurre il fatto nell’alveo dell’art. 393 cod. pen..
A sostegno del proprio assunto, però, fa ricorso ad argomentazioni che si limitano a prospettare un possibile esito probatorio e argomentativo alternativo e antagonista a quello dei giudici di merito.
A tale proposito va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che come nel caso in esame- “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020,
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Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso a sensì dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazion della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammend della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei moti dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/09/2023