Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Annulla l’Appello
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità cruciale per contestare una sentenza di condanna. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti formali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità e indeterminatezza dei motivi. Analizziamo come l’assenza di censure specifiche possa precludere l’esame di merito di un’impugnazione.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione per Furto Aggravato
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di furto aggravato in concorso, confermata dalla Corte d’Appello, seppur con una riduzione della pena. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali. Entrambi denunciavano una presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello, sia per quanto riguarda l’affermazione della sua responsabilità penale, sia in relazione al trattamento sanzionatorio applicato.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha immediatamente rilevato delle criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità. La decisione si è basata su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti.
La Rinuncia a un Motivo di Appello
In primo luogo, i giudici hanno osservato che il motivo relativo alla responsabilità penale era inammissibile a priori. Dalla sentenza impugnata emergeva, infatti, che l’imputato aveva espressamente rinunciato a tale specifico motivo nel corso del giudizio di secondo grado. Presentare nuovamente la stessa doglianza in Cassazione costituisce una pratica non consentita, che vizia l’atto fin dall’origine.
La Genericità come Vizio Fatale del Ricorso
In secondo luogo, e in maniera dirimente, la Corte ha qualificato entrambi i motivi come generici e indeterminati. Il ricorrente si era limitato a una censura astratta della motivazione, senza rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In assenza di tali elementi, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di individuare i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, non è sufficiente lamentare una generica ‘illogicità’. È necessario, invece, ‘smontare’ il ragionamento del giudice precedente, evidenziando passaggi specifici, elementi probatori travisati o norme applicate erroneamente. Un ricorso che si limita a una critica vaga e non argomentata si risolve in una censura astratta, che non consente un reale contraddittorio e rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
La decisione in esame ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo. Per accedere al giudizio di legittimità, è indispensabile formulare censure precise, dettagliate e ancorate agli atti processuali. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo vana l’intera iniziativa difensiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: la genericità e indeterminatezza di entrambi i motivi presentati, che non rispettavano i requisiti di specificità dell’art. 581 cod. proc. pen., e il fatto che il primo motivo riguardava una questione a cui l’appellante aveva già rinunciato nel precedente grado di giudizio.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ in un ricorso?
Per ‘genericità dei motivi’ si intende una censura astratta e non specifica. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a criticare la sentenza senza indicare gli elementi concreti e i passaggi logici errati che avrebbero dovuto essere riesaminati, impedendo così al giudice di svolgere il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecc che, previa riduzione della pena, ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen.;
Considerato che il ricorso è affidato a due motivi, con i quali è denunciata l’illogici motivazione, sia in riferimento all’affermazione di responsabilità penale che al trattam sanzionatorio;
ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente censura l’illogicità della motiv riferimento all’affermazione di responsabilità penale, è certamente inammissibile in qua relativo a motivo di appello oggetto di rinuncia ( vedi sentenza impugnata a pg. 2);
ritenuto che, in ogni caso, entrambi i motivi risultano generici per indeterminatezza, pe privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a una censura astratta, senza indicare gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentend al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacat e al trattamento sanzionatorio,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il consigliere estensore