Ricorso inammissibile: la Cassazione traccia i confini del suo giudizio
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, si aspetta una revisione completa del suo caso. Tuttavia, il ruolo della Suprema Corte è ben definito e non sempre coincide con le aspettative delle parti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato, delineando i precisi limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basando la sua difesa su tre motivi principali:
1. La mancata valutazione da parte della Corte d’Appello della possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni legate alla giustizia riparativa, come previsto dall’art. 20-bis del codice penale.
2. Un’errata qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire doveva essere considerato come appropriazione indebita.
3. In subordine, la classificazione del reato come furto semplice seguito da resistenza a pubblico ufficiale, anziché rapina.
L’Analisi della Corte: I motivi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Corte.
Il Rifiuto della Giustizia Riparativa
Sul primo punto, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La giustificazione è duplice. In primo luogo, il ‘silenzio’ della Corte territoriale era legittimo, poiché la normativa sulla giustizia riparativa non era ancora pienamente operativa al momento della decisione di merito. In secondo luogo, e questo è un punto cruciale, non esiste una norma che preveda specificamente la possibilità di impugnare i provvedimenti che negano l’accesso ai programmi di giustizia riparativa. Di conseguenza, la Corte non può sindacare tale decisione.
La Riqualificazione del Reato e i Limiti della Cassazione
Riguardo al secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale del suo operato. La richiesta di modificare la qualificazione giuridica del reato da rapina a furto o appropriazione indebita implicherebbe una nuova e diversa valutazione dei fatti (una ‘rivalutazione in fatto’). Questo tipo di analisi è precluso alla Corte di Cassazione, che opera in ‘sede di legittimità’. Il suo compito, infatti, non è quello di ricostruire la vicenda, ma solo di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità sono radicate nella funzione stessa della Corte di Cassazione. Il suo ruolo è quello di ‘giudice della legge’, non ‘giudice del fatto’. Pertanto, qualsiasi motivo di ricorso che tenti di ottenere un nuovo esame delle prove o una diversa ricostruzione della dinamica degli eventi è destinato a fallire. Inoltre, l’ordinanza sottolinea come l’applicazione di nuove normative, come quelle sulla giustizia riparativa, sia strettamente legata alla loro effettiva entrata in vigore e operatività, un principio che non può essere derogato.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma due pilastri del nostro sistema processuale penale. Primo, il perimetro del giudizio di legittimità è invalicabile: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Secondo, l’introduzione di nuovi istituti, per quanto innovativi come la giustizia riparativa, deve seguire le regole procedurali e di impugnazione stabilite dal legislatore. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento valuta la proposizione di ricorsi privi dei requisiti di legge.
Perché la Corte ha respinto la richiesta di applicare le sanzioni della giustizia riparativa?
La richiesta è stata respinta perché la normativa in questione non era pienamente operativa al momento della decisione della Corte d’Appello e, inoltre, la legge non prevede la possibilità di impugnare un provvedimento che nega l’accesso a tali programmi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di modificare la qualificazione di un reato, ad esempio da rapina a furto?
No, in questo caso non è stato possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che una simile richiesta implica una rivalutazione dei fatti, attività che non rientra nelle sue competenze, essendo il suo giudizio limitato alla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa comporta la dichiarazione di ‘ricorso inammissibile’?
Comporta che il ricorso viene respinto senza che la Corte ne esamini il merito. Per il ricorrente, questo significa la conferma definitiva della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17260 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17260 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura l’omessa verifica da parte della Corte territoriale della possibilità di sostituire la pena comminata in dispositivo con una delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il “silenzio” sul punto da parte della Corte territoriale ben poteva trovare legittima giustificazione nella non operatività della disposizione in parola al momento della proposizione della richiesta difensiva e della decisione di merito; di contro, la Suprema Corte, nella vigenza della norma de qua, non può comunque sindacare il provvedimento (sostanzialmente) reiettivo che presuppone un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere ai programmi di giustizia riparativa, in quanto nessuna disposizione prevede specificamente l’impugnabilità dei provvedimenti che negano al richiedente l’accesso ai programmi di giustizia riparativa;
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che censurano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’errata qualificazione giuridica della condotta, sussunta nell’alveo della rapina ex art. 628, secondo comma, cod. pen. piuttosto che in quella dell’appropriazione indebita ovvero di furto semplice seguito da resistenza a pubblico ufficiale, sono manifestamente infondati ed involgono rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr i èsidente