Prova di Resistenza: La Cassazione e i Limiti all’Inutilizzabilità della Prova
Nel processo penale, non tutte le prove sono uguali e, soprattutto, non tutte possono essere utilizzate per fondare una decisione di condanna. Esistono casi in cui una prova, sebbene esista materialmente, è considerata ‘inutilizzabile’ dalla legge. Tuttavia, per far valere tale vizio in sede di ricorso, non è sufficiente lamentarne l’esistenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale del principio della prova di resistenza, un criterio fondamentale per l’ammissibilità dei ricorsi.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente lamentava l’inutilizzabilità di un verbale di sommarie informazioni testimoniali rese nel lontano 2013, sostenendo che tale elemento probatorio avesse illegittimamente contribuito alla sua condanna. La difesa, quindi, chiedeva alla Cassazione di annullare la decisione dei giudici di merito proprio sulla base di questo presunto vizio procedurale.
La Prova di Resistenza nel Processo Penale
Il cuore della decisione della Cassazione non si concentra tanto sulla validità o meno del verbale contestato, quanto sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza: quello della prova di resistenza.
Questo principio impone a chi presenta un ricorso, specialmente se basato sull’inutilizzabilità di una prova, di non limitarsi a segnalare l’irregolarità. È necessario, a pena di inammissibilità, dimostrare in modo specifico e argomentato che l’eliminazione di quella singola prova avrebbe un impatto decisivo sull’intera struttura logica della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorrente deve illustrare come, senza quell’elemento, la motivazione della condanna non starebbe più in piedi.
Se la motivazione, anche epurata dalla prova contestata, si regge comunque su altri elementi sufficienti a giustificare la decisione, il ricorso non supera la ‘prova di resistenza’ e viene dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso ‘generico ed aspecifico’. Il ricorrente, infatti, non aveva prospettato in alcun modo la ‘decisiva influenza’ che l’elemento probatorio, ritenuto inutilizzabile, avrebbe avuto sulla complessiva motivazione posta a fondamento della sua condanna. Il Collegio ha quindi deciso di dare continuità all’orientamento secondo cui gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono ‘incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza’ del provvedimento. Poiché il ricorso non ha fornito questa dimostrazione cruciale, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: presentare un ricorso in Cassazione è un’attività che richiede rigore e specificità. Non è sufficiente sollevare un’eccezione, ma è indispensabile argomentare in modo concreto il suo carattere dirimente. Il principio della prova di resistenza funge da filtro, evitando che la Corte venga investita di questioni che, sebbene fondate in punto di diritto, non avrebbero comunque la forza di modificare l’esito del giudizio. Per la difesa, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere costruito non solo per evidenziare un errore, ma per dimostrare che quell’errore è stato fatale per la corretta formazione del convincimento del giudice.
Quando un motivo di ricorso basato sull’inutilizzabilità di una prova viene considerato inammissibile?
Quando è generico e non dimostra l’influenza decisiva dell’elemento probatorio contestato sulla motivazione complessiva della sentenza di condanna.
Cosa si intende per ‘prova di resistenza’ nel contesto di un ricorso in Cassazione?
È il test che richiede al ricorrente di illustrare come l’eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile scardinerebbe l’intero impianto accusatorio, compromettendo in modo decisivo la tenuta logica e la coerenza della motivazione della condanna.
Qual è stata la decisione finale della Corte e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17262 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal RAGIONE_SOCIALE in data 3 giugno 2013, è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenza dell’elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità. Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto per il quale, quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione ai fini della cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 269218 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Cogliere estensore
Il Presi-dente