Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza possibilità di processo. La Corte Suprema di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è l’esito che si ottiene quando l’atto di impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quali errori portano a questa declaratoria, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi. Il suo obiettivo era ottenere una riqualificazione del reato in tentato furto, contestare un’aggravante e lamentare una pena ritenuta eccessiva. Tuttavia, l’esito in Cassazione è stato netto e negativo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. L’inammissibilità sancisce che il ricorso è stato redatto in modo tale da non poter essere nemmeno esaminato. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente una per una, evidenziando difetti comuni che rendono un’impugnazione inefficace.
1. Primo motivo: Errata qualificazione del reato. L’imputato sosteneva che i fatti andassero qualificati come tentato furto e non come rapina. La Corte ha rilevato che questo motivo era una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni senza muovere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza d’appello. Un motivo di ricorso in Cassazione deve attaccare il ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a ripetere la propria tesi.
2. Secondo motivo: Applicazione di una circostanza aggravante. Anche in questo caso, la contestazione è stata giudicata generica e non specifica. Il ricorso non ha stabilito una correlazione tra le proprie critiche e le ragioni esposte nella sentenza impugnata, risultando di fatto una riproposizione di argomenti già vagliati e ritenuti infondati.
3. Terzo motivo: Eccessività della pena. Il ricorrente lamentava una pena troppo severa. La Corte ha ricordato un principio fondamentale: la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la propria decisione, rendendo la doglianza inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il filo conduttore della decisione della Suprema Corte è il principio di specificità dei motivi di ricorso. L’impugnazione non può essere un atto generico di dissenso verso la sentenza. Deve, al contrario, contenere una critica puntuale e ragionata, capace di individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici che avrebbero inficiato la decisione del giudice precedente. La mancanza di questa specificità trasforma il motivo in un argomento solo ‘apparente’, che non adempie alla sua funzione critica e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che richiede un’estrema precisione. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia della pena. È indispensabile che il difensore articoli motivi di ricorso che non si limitino a ripetere le difese svolte nei gradi precedenti, ma che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche falle. In caso contrario, il risultato non sarà una nuova valutazione del caso, ma una secca declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Perché un motivo di ricorso viene considerato una ‘mera ripetizione’ e quindi respinto?
Un motivo viene considerato una mera ripetizione quando si limita a riproporre le stesse tesi e argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa da un altro giudice?
Di norma, no. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione su cui si basa tale decisione è inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non riesamina la congruità della pena nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39037 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39037 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e viz di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del delitto di rapina a all’odierno ricorrente in quello di furto tentato, non è consentito perché fon motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impug dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in q omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’applicazione de circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen., è generico perché fond argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondat giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla ma di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda 4 della sentenza impugnata) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente info perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circo aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discreziona giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli ar 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assol attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME