Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43029 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43029 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
sti ricorso proposto da COGNOME NOME NOME a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27110/2022 della CORTE APPELLO ch PALERMO
dato avviso alle parti;
odir.a !a relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appel di Palermo ha confermato la condanna della stessa alla pena di mesi cinque giorni dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui agli ar e 625 n.2 e n. 7 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza dell’art cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quant è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. p come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella senten impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contesta specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Inoltre, il motivo si rende inammissibile anche poiché prospetta deduzio generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreg richieste.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza de artt. 125 e 546 cod. proc. pen., nonché relativo vizio di motivazione, n consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere dogli in punto di fatto ed inoltre è generico non essendo scandito da necessaria cr analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, rimanend in definitiva privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giusti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugn Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pen è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infond perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione de pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. en., come avvenuto nel caso di specie ( Pag. 2 della sentenza impugnata);
Chiarito che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto d d.lgs n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poic differenza dell’ipotesi di abolitiocriminis, non è idonea a incidere su “giudicato sostanziale” (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, COGNOME,
273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all’abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione – essenzialmente di economia processuale – è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.