Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51843 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51843 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a SARONNO il 24/08/1978 COGNOME NOME nato a ROMA il 02/12/1976
avverso la sentenza del 23/10/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/10/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 16/10/2013, nei confronti di NOME COGNOME e COGNOME in relazione al reato, contestato in concorso di cui all’ art. 628 CP (più grave) ed altro.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, affermata in maniera illogica, co argomenti apparenti, senza adeguato apprezzamento dell’affidabilità dell’individuazione fotografica ; comunque il fatto andava derubricato in furto con strappo.
I ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni gi discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
Nella fattispecie, con doppia pronuncia conforme i giudici del merito hanno adeguatamente giustificato la decisione assunta, sia rispetto alla individuazione dei rapinatori (supportata che dalle individuazioni fotografiche, anche da tutti gli altri elementi indicati nella penu pagina della sentenza d’appello), sia in merito alla qualificazione giuridica quale rapina impropr (essendosi valorizzati i colpi -gomitate e calci- con i quali il COGNOME è riuscito a liberar persona offesa). Ciò rende la decisione immune da sindacato di legittimità, essendo in questa sede precluso un nuovo diretta apprezzamento della prova.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determin della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186)
ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore, della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019