Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3231 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3231 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 21/10/2025 del Tribunale di Firenze visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Firenze, accogliendo l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze dell’11 aprile 2025, che aveva rigettato l’istanza di applicazione ad NOME della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di tentato furto aggravato in abitazione, ha applicato detta misura coercitiva all’indagato, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il
quale denuncia che la motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame sarebbe illogica, in quanto dal mero rinvenimento sul luogo del delitto delle impronte papillari riconducibili al ricorrente non potrebbero ricavarsi i gravi indizi di reità a suo carico, potendo dette impronte essere state impresse sulla finestra dell’abitazione ove era stato commesso il delitto in epoca antecedente a quest’ultimo e il mancato riconoscimento fotografico dell’odierno ricorrente, da parte della persona offesa, come una delle persone che aveva tentato di introdursi nell’abitazione , sarebbe circostanza in grado di avvalorare tale ipotesi, tenuto anche conto che l’immobile era luogo di abituale occupazione abusiva da parte di soggetti privi di fissa dimora.
Per tale ultima circostanza neppure potrebbe affermarsi che l’introduzione fosse necessariamente finalizzata alla commissione di un furto, ben potendo essa trovare causa nell’intento di occupare abusivamente l’immobile, e quindi il fatto andrebbe diversamente qualificato giuridicamente.
Inoltre, sostiene il ricorrente, l’ordinanza impugnata non chiarisce perché la custodia cautelare sarebbe l’unica misura in grado di soddisfare le esigenze cautelari e se essa sia proporzionata alla gravità del fatto.
Neppure l’ordinanza spiega perché le esigenze sarebbero ancora attuali, pur essendo trascorso oltre un anno dal delitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, pur affermando di volersi dolere della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in realtà solleva censure di merito, sostenendo che la ricostruzione fattuale operata dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari sarebbe preferibile a quella del Tribunale ed invocando a tal fine una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede di legittimità.
Analoghe ragioni depongono per la inammissibilità del ricorso nella parte in cui si invoca una diversa qualificazione giuridica del fatto sulla base della circostanza fattuale, non emergente dal provvedimento impugnato, per cui l’immobile ove era stato commesso il delitto era abitualmente occupato abusivamente da soggetti privi di fissa dimora.
Quanto poi alla attualità delle esigenze cautelari ed alla necessità di applicare la custodia cautelare in carcere, il ricorso è generico, poiché non si confronta affatto con gli argomenti spesi in proposito dal Tribunale del riesame.
2 . All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda al la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME