Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non può effettuare una nuova valutazione delle prove, come le dichiarazioni della persona offesa, se il giudice precedente ha motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Analizziamo questo caso, che riguarda reati di rapina aggravata e lesioni personali, per capire i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per rapina aggravata e lesioni personali. Secondo l’accusa, confermata dalle sentenze precedenti, l’uomo aveva aggredito una persona sottraendole il cellulare e il portafogli. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua argomentazione su un unico motivo: l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Secondo la tesi difensiva, la condanna si fondava esclusivamente su queste dichiarazioni, e la lite non era nata con l’intento di rapinare, ma per ottenere la restituzione di una somma di denaro che l’imputato riteneva gli fosse dovuta a titolo di un pregresso credito.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di primo grado e d’appello (giudici di merito) hanno il compito di ricostruire i fatti, valutare le prove e decidere. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo come giudice di legittimità: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Tentare di convincere la Cassazione a ‘rileggere’ gli elementi di fatto o a offrire una diversa interpretazione delle prove è un’operazione non consentita dalla legge. Questo tentativo si traduce, appunto, in un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che la decisione del giudice di merito era ben motivata e priva di vizi logici o giuridici. Le ragioni del convincimento erano state esplicitate chiaramente, sottolineando due punti cruciali:
1. Credibilità della Persona Offesa: Le dichiarazioni della vittima non erano isolate, ma avevano trovato un ‘efficace riscontro’. La loro credibilità era stata confermata sia a livello oggettivo che soggettivo dagli accertamenti della Polizia Giudiziaria e dal referto medico del pronto soccorso, che attestava le lesioni subite.
2. Mancanza di Prova della Tesi Difensiva: L’assunto difensivo, secondo cui la lite riguardava un debito pregresso, non è stato provato in alcun modo. L’imputato non ha fornito alcuna prova oggettiva che dimostrasse l’esistenza di un rapporto di dare-avere tra lui e la vittima. Pertanto, la sua versione dei fatti è rimasta una mera affermazione non supportata da elementi concreti.
Citando un principio consolidato della giurisprudenza (sentenza Dessimone, Sezioni Unite), la Corte ha ribadito che esula dai suoi poteri una ‘rilettura’ degli elementi di fatto che sono alla base della decisione impugnata.
Conclusioni
La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza è un chiaro monito: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere i fatti del processo. È uno strumento di controllo sulla corretta applicazione del diritto. Se la motivazione della sentenza di appello è solida, logica e basata su prove concrete, ogni tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità è destinato a fallire, comportando ulteriori costi per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione delle prove, compresa la testimonianza della vittima. Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva del giudice di merito (primo e secondo grado) e non della Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione della legge.
La sola testimonianza della vittima può bastare per una condanna?
In questo caso, la testimonianza della vittima non era l’unica prova. La Corte ha sottolineato che le sue dichiarazioni erano state ritenute credibili perché supportate da riscontri oggettivi, come gli accertamenti condotti dalla Polizia Giudiziaria e il referto medico del pronto soccorso che certificava le lesioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8178 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8178 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 12/10/1986
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che con l’unico motivo di ricorso la difesa del ricorrente si duole dell’intervenuta affermazione della penale responsabilità dell’imputato in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie in quanto esclusivamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa asseritamente da non ritenersi attendibile;
ritenuto che detto motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qual con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3), ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato un efficace riscontro di credibilità sia oggettiva che soggettiva, in quanto confermate dagli accertamenti condotti dalla P.G. e dal referto medico di pronto soccorso; b) l’assunto difensivo in base al quale la lite non sarebbe stata finalizzata alla sottrazione del cellulare e del portafogli della vittima, ma solo ad ottenere la restituzione di quanto l’imputato riteneva gli spettasse in virtù di un pregresso rapporto di credito, non è stato in alcun modo provato dal ricorrente, né sono emersi elementi obiettivi da cui desumere che tra i due soggetti vi fosse un rapporto di dare avere;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.