Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Entra nel Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso in esame offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi approfondita del suo contenuto, confermando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dei fatti e della pena. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Napoli per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso per cassazione. La sua difesa si basava essenzialmente su due punti: la richiesta di una qualificazione giuridica più mite del reato e la contestazione del trattamento sanzionatorio ricevuto.
In particolare, il ricorrente sosteneva che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nell’ipotesi attenuata prevista dal quinto comma dello stesso articolo 73, che punisce i fatti di “lieve entità”.
I Motivi del Ricorso e il ricorso inammissibile
Il ricorso si fondava su due censure principali:
1. Errata qualificazione giuridica: Si lamentava la mancata applicazione dell’ipotesi di reato più lieve, sostenendo che la Corte di Appello non avesse assunto una prova considerata decisiva e avesse motivato in modo viziato la sua scelta.
2. Trattamento sanzionatorio: Si contestava la graduazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Suprema Corte si basa su principi consolidati della giurisprudenza. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
1. La Qualificazione del Reato è una Questione di Merito
Il primo e fondamentale motivo di rigetto riguarda la natura della doglianza. La Corte ha chiarito che stabilire se un fatto rientri nell’ipotesi base del reato di spaccio o in quella di lieve entità costituisce una questione di merito. Si tratta, cioè, di una valutazione che spetta esclusivamente al giudice dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), i quali hanno il compito di analizzare le prove e ricostruire i fatti.
La Corte di Cassazione, quale giudice di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, tentare di ridiscutere la qualificazione del reato è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, inammissibile in sede di Cassazione.
2. La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche la seconda censura, relativa al trattamento sanzionatorio, è stata giudicata infondata. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Se il giudice fornisce una motivazione adeguata per le sue scelte sanzionatorie, come avvenuto nel caso di specie, la sua decisione non è sindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Le questioni di merito, come la qualificazione del reato e la commisurazione della pena, se adeguatamente motivate, restano appannaggio esclusivo dei giudici di merito.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione proposta al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni di merito, come la qualificazione giuridica del fatto e la valutazione della pena, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione. Tali questioni sono di competenza esclusiva dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa intende la Corte per “questione di merito”?
Per “questione di merito” si intende una valutazione che riguarda i fatti del caso e l’analisi delle prove. Ad esempio, decidere se la quantità di droga detenuta configuri un’ipotesi di reato lieve o grave è una valutazione di merito che spetta al Tribunale e alla Corte d’Appello, non alla Cassazione.
Qual è il ruolo del giudice nella determinazione della pena?
Il giudice di merito ha un potere discrezionale nel determinare l’entità della pena. Tale potere deve essere esercitato seguendo i criteri stabiliti dalla legge (artt. 132 e 133 del codice penale) e fornendo una motivazione logica e coerente. Se queste condizioni sono rispettate, la sua decisione non può essere contestata in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45829 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45829 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN -DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto n di cui all’art. 73, primo comma, D.P.R. 309/1990 in luogo dell’ipotesi attenuata di cui al comma dello stesso articolo, è manifestamente infondato trattandosi di una questione d merito estranea all’oggetto del giudizio di rinvio;
considerato che le censure relative al trattamento sanzionatono sono manifestamente infondate in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle dirninuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto n specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
Il Cosigliere estensore i( lkl
Il Presidente