Ricorso inammissibile: la Cassazione e la valutazione delle misure cautelari
La recente sentenza n. 28579/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in materia di misure cautelari, ribadendo come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di motivi generici e ripetitivi. Il caso in esame riguarda un soggetto, già condannato in primo grado per rapina aggravata, che si era visto respingere l’istanza di sostituzione della custodia in carcere.
I fatti del caso: la richiesta di sostituzione della misura
Un individuo, condannato in primo grado a quattro anni di reclusione per rapina aggravata, si trovava in regime di custodia cautelare in carcere. La difesa aveva presentato un’istanza per sostituire tale misura con una meno afflittiva, sostenendo un affievolimento delle esigenze cautelari. Il Giudice per l’Udienza Preliminare (G.U.P.) aveva respinto la richiesta. Successivamente, anche il Tribunale di Bologna, in sede di appello cautelare, aveva confermato la decisione, ritenendo la custodia in carcere ancora proporzionata alla situazione.
Contro quest’ultima ordinanza, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un difetto di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura.
Il ricorso inammissibile e le ragioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando due vizi fondamentali che spesso conducono a tale esito: la reiteratività e l’aspecificità dei motivi.
La reiteratività dei motivi
I giudici hanno osservato che le doglianze presentate in Cassazione erano una mera ripetizione di quelle già avanzate e respinte dal Tribunale dell’appello cautelare. La Corte ha sottolineato che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati, ma deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la logicità e la correttezza giuridica della decisione impugnata.
L’aspecificità del ricorso
L’altro punto cruciale è stata l’aspecificità del ricorso. Il Tribunale di Bologna aveva motivato la propria decisione basandosi su elementi concreti: la condanna a quattro anni, le modalità di consumazione del reato e, soprattutto, i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato (con pene definitive per oltre sei anni), a seguito dei quali egli aveva continuato a delinquere. Il ricorso, secondo la Cassazione, non si è confrontato adeguatamente con questi elementi di fatto, limitandosi a contestazioni generiche. Questa mancanza di un dialogo critico con le ragioni della decisione ha reso il ricorso viziato da ‘aspecificità’.
Analisi della proporzionalità della misura e la valutazione dei precedenti
Un aspetto centrale della decisione riguarda il giudizio di proporzionalità della misura cautelare. Il Tribunale aveva correttamente bilanciato la gravità della condanna di primo grado con il profilo di pericolosità sociale del soggetto, desunto dai suoi precedenti. La Cassazione ha implicitamente avallato questo ragionamento, chiarendo che il mantenimento della misura più grave si giustificava non solo per il reato contestato, ma anche per la chiara tendenza a commettere ulteriori delitti, dimostrata dalla sua storia criminale. Un ricorso inammissibile spesso nasce proprio dal non riuscire a scalfire questa valutazione complessiva del giudice di merito.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la declaratoria di inammissibilità affermando che il ricorso era proposto per ‘motivi reiterativi di doglianze già avanzate’ e respinte con ‘argomenti privi di qualsiasi illogicità’. Il tribunale bolognese, si legge in sentenza, aveva già affrontato i temi dedotti, sottolineando come, a fronte di una condanna significativa e di specifici precedenti penali, il mantenimento della custodia in carcere fosse giustificato. Il ricorso non ha dedotto ‘nulla di specifico’ rispetto a tali elementi di fatto, scadendo così ‘nel vizio di inammissibilità per aspecificità determinata dall’assenza di adeguato confronto con le ragioni della decisione’.
Le conclusioni
La sentenza in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, l’impugnazione deve essere specifica, pertinente e critica nei confronti della decisione che si contesta. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma è necessario individuare vizi logici o giuridici precisi nel ragionamento del giudice. In materia di misure cautelari, la valutazione della pericolosità sociale, basata su elementi concreti come i precedenti penali e la gravità dei fatti, costituisce un pilastro motivazionale difficile da superare con contestazioni generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già avanzate e respinte dal giudice dell’appello. Inoltre, il ricorso era aspecifico, poiché non si confrontava in modo adeguato con le ragioni concrete della decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato il Tribunale per confermare la custodia in carcere?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su tre elementi principali: la condanna dell’imputato a quattro anni di reclusione in primo grado, le modalità con cui era stato commesso il reato e i suoi significativi precedenti penali, che includevano pene definitive per oltre sei anni, a seguito delle quali aveva commesso nuove azioni delittuose.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in Tunisia
avverso l’ordinanza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 1 marzo 2024, il Tribunale di Bologna, respingeva l’appello cautelare avanzato nell’interesse di NOME avverso il provvedimento con il quale il G.U.P. presso lo stesso tribunale aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custo in carcere allo stesso applicata in ordine al reato di rapina aggravata.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pe – violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esige cautelari dovendo ritenersi le stesse affievolite sicché la misura applicata non appariva p proporzionata;
violazione dell’art. 606 cod.proc.pen. quanto al giudizio di proporzionalità della misu coercitiva disposta ex art. 275 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME Il ricorso è proposto per motivi reiterativi di doglianze già avanzate dinanz giudice dell’appello cautelare e da questi respinte con argomenti privi di qualsiasi illogi deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, con i diffusi argomenti esposti alle pagine 4-6 dell’ordinanza impugnata, tribunale bolognese ha già affrontato i temi dedotti con il ricorso, sottolineando come, a fr di una condanna alla pena di anni 4 di reclusione in primo grado, il mantenimento della misura maggiormente afflittiva si spieghi in ragione delle modalità di consumazione dei fatti e precedenti sussistenti a carico dello stesso che hanno già comportato l’applicazione di pen definitive per oltre sei anni, a seguito delle quali il ricorrente riprendeva a commettere ul azioni delittuose. Ed il ricorso rispetto a detti elementi di fatto valorizzati dal giudice c nulla di specifico risulta dedurre così scadendo nel vizio di inammissibilità per aspecif determinata dall’assenza di adeguato confronto con le ragioni della decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti d ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.p
NOME COGNOME
rani