Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi presentati da COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo di un unico difensore, aventi ad oggetto 1) i criteri di valutazione della prova e la sussistenza penale responsabilità in relazione ai capi E), F) e G); 2) la negata riqualificazione del reato violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3)Ia mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod, pen. per COGNOME NOME; 4)Ia denegata esclusione dell recidiva contestata a COGNOME NOME.
Tutti i motivi proposti sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disatt con corretti argomenti giuridici.
Per quanto concerne il primo motivo, con riferimento alle censure relative ai capi E), F G), la Corte di appello, a pagina 9 e 10 della sentenza impugnata, ha puntualizzato che la prova era fornita da intercettazioni dal contenuto univoco, non sindacabile in questa sede.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha accertato in modo non censurabile, sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l’altro indicativo di una notevole scorta) valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.
Con motivazione congrua e logica, la Corte d’appello ha spiegato la ragione per la quale non poteva essere riconosciuta a COGNOME NOME la circostanza di cui all’art. 114 cod. pen non essendo possibile considerare la sua condotta trascurabile perché egli, oltre ad aver accompagnato il fratello in occasione della trasferta per la consegna dello stupefacente a COGNOME aveva occultato sulla propria persona la sostanza stupefacente, tanto da meritarsi un remunerazione per il servizio svolto. Si tratta, quindi, con tutta evidenza, di un apporto non trascurabile.
Puntuale la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, riconosciuta la quale, pena non può che rimanere quella indicata già dal giudice di primo grado che, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, era partito dal minimo edittale.
Considerato che all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento de spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023