Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando l’Appello Non Può Essere Esaminato
Quando si affronta un procedimento penale, la possibilità di appellare una sentenza sfavorevole è un diritto fondamentale. Tuttavia, esistono dei limiti precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile conduce alla conferma definitiva della condanna. Questo caso, riguardante reati di droga, offre spunti importanti sulla valutazione delle prove, sul ruolo dei coimputati e sulla recidiva.
I Fatti del Caso
Due fratelli venivano condannati per reati legati agli stupefacenti. La Corte d’Appello confermava la loro responsabilità penale. Non soddisfatti della decisione, i due imputati, tramite il loro difensore, decidevano di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, la più alta corte del nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una pena più mite.
I Motivi del Ricorso
Il ricorso si basava su quattro punti principali:
1. Valutazione delle prove: Si contestava il modo in cui i giudici avevano valutato le prove a carico, in particolare le intercettazioni telefoniche.
2. Lievità del fatto: Si chiedeva di riqualificare il reato in un’ipotesi meno grave, prevista per i fatti di lieve entità (art. 73, comma 5, Testo Unico Stupefacenti).
3. Contributo di minima importanza: Per uno dei due fratelli, si chiedeva l’applicazione dell’attenuante per chi ha dato un contributo di minima importanza nella preparazione o esecuzione del reato (art. 114 c.p.).
4. Recidiva: Si contestava il riconoscimento della recidiva, che aveva impedito una riduzione della pena.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un gradino prima: la Corte stabilisce che le censure sollevate non hanno i requisiti per essere esaminate. In pratica, i giudici hanno ritenuto che i motivi del ricorso fossero una semplice riproposizione di argomenti già valutati e correttamente respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza introdurre nuovi e validi elementi di critica alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato punto per punto perché il ricorso non poteva essere accolto. In primo luogo, le prove derivanti dalle intercettazioni erano state giudicate “univoche” e non sindacabili in sede di legittimità. Per quanto riguarda la gravità del fatto, i giudici di merito non si erano basati solo sulla quantità di droga (definita una “notevole scorta”), ma anche su altre circostanze e modalità dell’azione che ne escludevano la lieve entità.
Particolarmente significativa è la motivazione sul diniego dell’attenuante del contributo minimo. Uno dei fratelli aveva accompagnato l’altro per la consegna dello stupefacente, occultando la sostanza sulla propria persona e ricevendo in cambio una remunerazione. Secondo la Corte, questo non è un apporto “trascurabile”, ma una partecipazione attiva e rilevante al reato. Infine, una volta riconosciuta correttamente la recidiva, la pena non poteva che rimanere quella stabilita dal primo giudice, che peraltro era già partito dal minimo previsto dalla legge. La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare vizi specifici della decisione, viene dichiarato inammissibile. La lezione pratica è chiara: per avere successo in Cassazione, è necessario formulare critiche mirate e giuridicamente fondate contro la sentenza, non semplicemente sperare in una nuova e diversa valutazione delle prove.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza sollevare specifiche critiche sulla legittimità o logicità della sentenza impugnata.
Quando non si applica l’attenuante del contributo di minima importanza in un reato di gruppo?
Secondo la sentenza, l’attenuante non si applica quando il contributo, pur non essendo principale, non è trascurabile. Ad esempio, occultare la sostanza stupefacente sulla propria persona durante una consegna, ricevendo un compenso, costituisce un apporto rilevante e non minimo al reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1664 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi presentati da COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo di un unico difensore, aventi ad oggetto 1) i criteri di valutazione della prova e la sussistenza penale responsabilità in relazione ai capi E), F) e G); 2) la negata riqualificazione del reato violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3)Ia mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod, pen. per COGNOME NOME; 4)Ia denegata esclusione dell recidiva contestata a COGNOME NOME.
Tutti i motivi proposti sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disatt con corretti argomenti giuridici.
Per quanto concerne il primo motivo, con riferimento alle censure relative ai capi E), F G), la Corte di appello, a pagina 9 e 10 della sentenza impugnata, ha puntualizzato che la prova era fornita da intercettazioni dal contenuto univoco, non sindacabile in questa sede.
Quanto al secondo motivo, la sentenza impugnata ha accertato in modo non censurabile, sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, anche stavolta non soltanto sul dato ponderale (tra l’altro indicativo di una notevole scorta) valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.
Con motivazione congrua e logica, la Corte d’appello ha spiegato la ragione per la quale non poteva essere riconosciuta a COGNOME NOME la circostanza di cui all’art. 114 cod. pen non essendo possibile considerare la sua condotta trascurabile perché egli, oltre ad aver accompagnato il fratello in occasione della trasferta per la consegna dello stupefacente a COGNOME aveva occultato sulla propria persona la sostanza stupefacente, tanto da meritarsi un remunerazione per il servizio svolto. Si tratta, quindi, con tutta evidenza, di un apporto non trascurabile.
Puntuale la motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, riconosciuta la quale, pena non può che rimanere quella indicata già dal giudice di primo grado che, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, era partito dal minimo edittale.
Considerato che all’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento de spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023