Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo portare alla conferma di una condanna, ma anche a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Questo provvedimento ci permette di approfondire il concetto di inammissibilità e le sue implicazioni nel processo penale, in particolare quando le argomentazioni difensive si limitano a riproporre questioni già valutate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata dalla Corte di Appello di Palermo per concorso in reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli articoli 110 del Codice Penale e 73 del D.P.R. 309/1990. La difesa della parte ricorrente sosteneva che i fatti contestati non configurassero un concorso nel reato principale, ma piuttosto un’ipotesi di favoreggiamento non punibile. L’obiettivo era ottenere una riqualificazione giuridica del reato che avrebbe portato a conseguenze penali meno gravi o nulle. Tuttavia, sia il ricorso iniziale che i motivi nuovi aggiunti in seguito sono stati sottoposti al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva, ma la persona ricorrente è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione, presa il 29 novembre 2024, chiude definitivamente la vicenda processuale per l’imputato.
Le ragioni del rigetto del ricorso inammissibile
La Corte ha qualificato il ricorso come “manifestamente infondato”. Questa definizione viene utilizzata quando le argomentazioni presentate non hanno alcuna possibilità di essere accolte. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse questioni già affrontate e risolte dalla Corte di Appello. La difesa non è riuscita a evidenziare alcun vizio logico o errore di diritto nel ragionamento dei giudici di secondo grado. La Corte d’Appello aveva, infatti, già fornito una motivazione corretta e coerente sul perché i fatti dovessero essere qualificati come concorso nel reato di spaccio e non come favoreggiamento.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è sintetica ma estremamente chiara. Il principio di diritto applicato è che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Se il ricorrente si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare specifici vizi nella decisione precedente, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sussunzione dei fatti nella fattispecie normativa indicata nell’imputazione (artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990) fosse stata operata dalla Corte di Appello in modo logico e giuridicamente corretto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per accedere al giudizio della Corte di Cassazione, è necessario presentare motivi di ricorso solidi, che mettano in luce reali errori di diritto o vizi manifesti di motivazione della sentenza precedente. Un ricorso inammissibile, perché meramente ripetitivo, non solo non ottiene il risultato sperato ma comporta anche un aggravio di spese per il condannato. La decisione serve da monito sull’importanza di strutturare un ricorso in modo tecnicamente ineccepibile, concentrandosi sui profili di legittimità piuttosto che tentare una nuova e non consentita valutazione del merito dei fatti.
Cosa significa quando la Cassazione dichiara un ricorso ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso è ‘manifestamente infondato’, ossia non presenta motivi validi o nuovi ma si limita a riproporre questioni già correttamente decise nei gradi di giudizio precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte non ha considerato le argomentazioni sulla riqualificazione del reato in favoreggiamento?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già risposto in modo corretto e ben argomentato a tali questioni e che il ricorso non evidenziasse alcun vizio logico nella decisione precedente di qualificare i fatti come concorso nel reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4446 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/07/1986
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME al quale si sono aggiunti motivi nuovi, è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha risposto, correttamente argomentando, circa la non qualificabilità come favoreggiamento non punibile dei fatti ascritti all’imputata ex artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990, senza che le deduzioni del ricorrente evidenzino vizio logici nella sussunzione dei fatti sotto l fattispecie normativa indicata nella imputazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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