Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18508 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18508 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DELIANUOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sua condanna per i reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.;
letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa con la quale sono state ribadite e maggiormente articolare le ragioni del ricorso, con particolare riferimento alla prescrizione del reato;
rilevato il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di ricettazione alla data della pronuncia di appello, è non consentito oltre che manifestamente infondato, avendo il Giudice di secondo grado già chiarito che l’arma è stata rinvenuta nella disponibilità dell’imputato nel 2021, che questi aveva dovuto riceverla in epoca antecedente e prossima alla stessa, che l’operatività della causa estintiva la ricezione avrebbe dovuto essere retrodatata all’anno 2013, data con riferimento alla quale non vi erano evidenze in atti e neppure affermazioni da parte dell’imputato; richiamato, in proposito, il principio secondo cui, in tema di cause di estinzione del reato, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all’imputato, va applicato solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull’inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili, com’è avvenuto nel caso di specie;
ritenuto del pari non consentito, siccome reiterativo e a-specifico, il secondo motivo di ricorso, in punto di elemento psicologico dei due reati, avendo il Giudice di appello reso una motivazione non manifestamente illogica sull’inverosimiglianza della tesi alternativa secondo la quale l’arma clandestina sarebbe stata lasciata all’interno dell’autovettura da terzi prima della vendita, motivazione con la quale la difesa omette di confrontarsi, limitandosi a lamentarne l’insufficienza;
ritenuto che non miglior sorte è riservata al restante motivo di ricorso che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, trattandosi di motivi riproduttivi di doglianze già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale;
ricordato, quanto alle attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimit purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini de concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv.
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, COGNOME, Rv. 259899) e rilevato come, nel caso di specie, la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all’assenza di elementi a tal fine valorizzabili oltre che alle precedenti condanne di cui risulta gravato;
considerato, infine, che sfugge a censura il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la generica doglianza sul punto oblitera il principio, secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicat nell’art. 133 cod. pen. (Cass. Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243; Cass. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Cass. Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754) e che una valutazione siffatta è insindacabile in sede di legittimità, purché sia argomentata e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), fermo restando che nel caso poi venga irrogata, come nella specie, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice e il parametro valutativo può essere desunto dal testo della sentenza nel suo complesso motivazionale e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena stessa (Cass. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 1 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024