Ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione su un caso di ricettazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti un ricorso inammissibile, delineando i confini entro cui le doglianze di un imputato possono essere considerate meritevoli di un esame nel merito. Attraverso l’analisi di un caso di ricettazione, la Suprema Corte ribadisce principi fondamentali in materia di prove, qualificazione del reato e applicazione di benefici di legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto un assegno di provenienza illecita, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, affidando il suo gravame a cinque distinti motivi.
I motivi spaziavano da questioni procedurali, come la richiesta di riaprire l’istruttoria per sentire un nuovo testimone, a questioni di merito, come l’errata valutazione delle prove sull’elemento soggettivo del reato, la mancata riqualificazione del fatto in truffa e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il Ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ritenendo i motivi proposti privi dei requisiti minimi per essere discussi. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione per ciascun motivo.
Primo Motivo: la Richiesta di Nuove Prove
L’imputato lamentava il diniego della rinnovazione dell’istruttoria. La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato, evidenziando che i giudici d’appello avevano già fornito una spiegazione logica e congrua per respingere la richiesta. Inoltre, la testimonianza proposta è stata giudicata di natura ‘meramente esplorativa’, ossia non finalizzata a provare un fatto specifico e decisivo, ma a cercare elementi nuovi in modo generico.
Secondo e Terzo Motivo: Prova e Qualificazione del Reato
Anche le censure relative al travisamento della prova e al difetto dell’elemento soggettivo (la consapevolezza della provenienza illecita del bene) sono state respinte. La Corte ha richiamato le motivazioni della sentenza impugnata, che si basavano su dichiarazioni testimoniali ritenute sufficienti a fondare il giudizio di colpevolezza.
Riguardo alla richiesta di riqualificare il reato in truffa, i giudici hanno chiarito un punto fondamentale: anche se la condotta si inserisce in un contesto più ampio di truffa, ciò non esclude la sussistenza del reato di ricettazione, che si era già perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Quarto e Quinto Motivo: Esclusione di Benefici di Legge
Infine, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e le attenuanti generiche. La scelta è stata giustificata sulla base di due elementi oggettivi: l’elevato importo dell’assegno e la conseguente gravità della condotta. Per le attenuanti, è stata sottolineata l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. In questo caso, tutti i motivi proposti dall’imputato si sono rivelati o ripetitivi di argomenti già adeguatamente respinti in appello, o volti a sollecitare una nuova e inammissibile valutazione delle prove. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello completa, coerente e priva di vizi logici, rendendo così il ricorso privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche che evidenzino reali violazioni di legge o vizi motivazionali gravi e manifesti. Non è sufficiente riproporre le stesse argomentazioni difensive già esaminate e respinte nei gradi di merito. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga oberata da impugnazioni prive di seria prospettiva di accoglimento.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, ovvero quando non hanno alcuna possibilità di essere accolti, sono ripetitivi di questioni già decise o mirano a una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
La commissione di una truffa esclude automaticamente il reato di ricettazione?
No. Secondo la Corte, l’inquadramento della condotta in un più ampio contesto di truffa non incide sull’integrazione del reato di ricettazione, qualora questo si sia già perfezionato nei suoi elementi costitutivi, come la ricezione di un bene di provenienza illecita.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata negata perché i giudici hanno valutato la condotta come grave, tenendo conto dell’elevato importo dell’assegno oggetto del reato. Questi elementi sono stati ritenuti ostativi all’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo che lamenta il diniego della rinnovazione istruttoria mediante escussione del teste di P.NOME. COGNOME è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito ampiamente chiarito (pag.4-5) le ragioni della reiezione della richiesta; peraltro, alla luce delle circostanze evocate a pag. 2 del ricorso emerge, altresì, la natura meramente esplorativa della testimonianza prospettata come decisiva;
rilevato che il secondo motivo che lamenta il travisamento della prova e il difetto dell’elemento soggettivo è manifestamente infondato alla stregua delle circostanze richiamate dalla sentenza impugnata a pag. 5 con riguardo alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME;
che risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo che denunzia l’omessa riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di truffa giacchè, come chiarito dai giudici d’appello, l’asserito inquadramento della condotta di ricettazione nel più ampio contesto di una truffa ordita dal ricorrente ai danni dello zio non incide sull’integrazione dell’illecito ex art. 648 cod.pen. a giudizi perfezioNOME nei suoi estremi costitutivi (pag. 5);
che il quarto motivo in punto di denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. reitera la richiesta introdotta sede d’appello e correttamente disattesa dai giudici territoriali avuto riguardo all’elevato importo dell’assegno e alla conseguente gravità della condotta, con valutazione aderente all’elaborazione giurisprudenziale sul tema;
che anche il conclusivo motivo che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è destituito di giuridico fondamento, avendo i giudici territoriali evidenziato l’assenza di elementi positivi atti a fondare l’invoca mitigazione sanzioNOMEria;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente