Ricorso inammissibile: la Cassazione si pronuncia su un caso di Daspo Urbano
L’ordinanza in esame offre un’interessante prospettiva sulla gestione dei ricorsi in Cassazione, specialmente quando si tratta di un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda la violazione di un provvedimento di allontanamento, comunemente noto come “daspo urbano”, e si conclude con una decisione che, pur respingendo l’appello, introduce una sfumatura importante riguardo alla colpa del ricorrente. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Una cittadina veniva condannata in primo grado e successivamente in appello per aver violato l’art. 10, comma 2, del D.L. n. 14/2017. In sostanza, dopo aver già ricevuto un provvedimento amministrativo definitivo, era stata nuovamente sorpresa dalle forze dell’ordine a contravvenire alla misura restrittiva, recandosi all’interno del cimitero comunale da cui le era stato vietato l’accesso. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha rapidamente archiviato il caso, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che le censure sollevate dalla ricorrente erano una semplice riproposizione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Il ricorso, inoltre, mirava a una rivalutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità, dove il compito della Corte è verificare la corretta applicazione del diritto, non riesaminare i fatti. La Corte ha anche richiamato una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 47/2024), che aveva già confermato la legittimità costituzionale della norma incriminatrice in questione, fugando ogni dubbio sulla sua validità.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione si trova nelle motivazioni che hanno portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso fossero generici e non individuassero specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Si trattava, di fatto, di un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, cosa non consentita.
Tuttavia, la parte più significativa dell’ordinanza riguarda la condanna alle spese. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, salvo che si dimostri l’assenza di colpa. In questo caso, la Corte ha escluso la colpa della ricorrente. La ragione? Per un episodio del tutto analogo, la stessa Corte d’Appello aveva in precedenza assolto l’imputata, ritenendo illegittimo il provvedimento del Questore e disapplicandolo. Questo precedente aveva ingenerato nella ricorrente una legittima aspettativa sull’esito del nuovo procedimento, giustificando la sua scelta di impugnare la successiva condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur confermando la condanna, stabilisce un principio di equità procedurale. Un ricorso inammissibile non comporta automaticamente una sanzione aggiuntiva se il ricorrente è stato indotto in errore da precedenti decisioni giudiziarie a lui favorevoli. La decisione dimostra come il sistema giudiziario tenga conto del contesto e delle legittime aspettative dei cittadini, anche nel sanzionare l’abuso dello strumento processuale. Si tratta di un importante bilanciamento che tutela il diritto di difesa, pur mantenendo ferma la necessità di non sovraccaricare la Suprema Corte con appelli palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano una mera riproduzione di argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio e miravano a una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che la ricorrente non è stata condannata per “colpa nella presentazione del ricorso”?
Significa che la Corte ha ritenuto giustificata la sua decisione di impugnare la sentenza, poiché in un caso precedente e analogo era stata assolta dalla stessa Corte d’Appello. Per questo motivo, è stata condannata solo al pagamento delle spese processuali e non anche a una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
La norma che punisce la violazione del “daspo urbano” è legittima?
Sì, la Corte di Cassazione ha menzionato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2024, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate riguardo alla norma in questione (art. 10, comma 2, del D.L. n. 14/2017).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39638 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39638 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME lamenta la violazione di legge con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato il giudizio di penale responsabilit pronunciato, nei suoi confronti, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 2 novembre 2023 in ordine ai reati di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n.14/201 convertito nella I. 48/2012, come modificato dall’art. 21-ter del d.l. n.113/2018 convertito nella I. 132/2028;
Considerato, che l’unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifi critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alterna rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di speci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata, come già il Tribunale, ha evidenziato come l’imputata, già sanzionata per la medesima violazione con provvedimento amministrativo definitivo, sia stata vista direttamente dal personale delle forze dell’ordine mentre si recava all’inter del cimitero di Maddaloni;
Rilevato, inoltre, che la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017, sollevat riferimento agli artt. 3, 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale (sentenza Corte costituzionale n.47/2024);
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che la ricorrente deve essere condannata, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle sole spese processuali, dovendosi escludere la sua colpa nella presentazione del ricorso in considerazione del fatto che, per un fatto analogo a quello oggetto del presente procedimento, NOME COGNOME era stata assolta dalla stessa Corte di appello di Napoli che aveva ritenuto illegittimo il medesimo provvedimento NOME per motivazione non conforme alla norma, ragione per la quale lo aveva disapplicato;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.