Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i criteri di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: per essere valido, un ricorso deve essere specifico e non una mera ripetizione di argomenti già discussi. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso per comprendere le ragioni dietro questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di tentata ricettazione, hanno presentato ricorso per Cassazione. I ricorsi miravano a contestare la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità penale, sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti e tre i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza o meno degli imputati), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno riscontrato che i motivi presentati dai ricorrenti mancavano dei requisiti essenziali di specificità richiesti dalla legge, rendendo di fatto impossibile un reale scrutinio di legittimità sulla sentenza impugnata.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato distintamente i motivi di ciascun ricorso, evidenziando le ragioni della loro inammissibilità:
* Motivo generico: Uno dei ricorsi è stato giudicato generico e indeterminato. L’imputato contestava la motivazione sulla sua responsabilità, ma senza indicare gli elementi specifici della sentenza che riteneva errati o illogici. Una critica così vaga non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i punti su cui è chiamato a decidere, trasformando il ricorso in un atto inefficace.
* Reiterazione dei motivi d’appello: Gli altri due ricorsi sono stati considerati inammissibili perché si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non può essere una semplice riproduzione dei motivi d’appello, ma deve contenere una critica argomentata e specifica proprio della motivazione della sentenza di secondo grado.
* Contestazione sulle attenuanti generiche: Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato respinto. La Corte ha ricordato un suo consolidato principio: per negare le attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione sulla base degli elementi ritenuti più rilevanti.
Le Motivazioni
La ratio decidendi di questa ordinanza risiede nella funzione stessa del giudizio di Cassazione e nei principi di economia processuale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione (giudizio di legittimità). Per questo motivo, la legge (in particolare l’art. 581 c.p.p.) impone che i motivi di ricorso siano specifici. Devono indicare con precisione le parti del provvedimento impugnato, le norme che si ritengono violate e le ragioni per cui si contesta la decisione. Un motivo generico o ripetitivo non assolve a questa funzione di critica mirata e si traduce in un ricorso inammissibile, che non supera il vaglio preliminare della Corte.
Le Conclusioni
Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare una critica puntuale e argomentata, confrontandosi specificamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La specificità non è un mero formalismo, ma la sostanza di un efficace esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, ad esempio se i motivi sono formulati in modo generico, se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, o se non individuano chiaramente gli errori di diritto o di logica della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica alla sentenza è vaga e non indica in modo preciso e puntuale quali parti della motivazione si contestano e perché. Tale genericità impedisce al giudice di comprendere l’oggetto della doglianza e di esercitare il proprio sindacato.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli argomenti delle parti per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi che ritiene decisivi o più rilevanti, senza dover prendere in esame e confutare ogni singolo argomento favorevole o sfavorevole presentato dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17224 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARLETTA11 DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo contenuto nel ricorso di COGNOME che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione in forma tentata, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
osservato che il primo motivo del ricorso di COGNOME e il ricorso di COGNOME, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. co particolare riferimento alla provenienza delittuosa di parte della merce rinvenuta, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 8, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo del ricorso di COGNOME che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 14 della sentenza impugnata ove si richiamano le argomentazioni espresse a pag. ’10 sulla medesima doglianza presentata dal coimputato COGNOME) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente